Le polizze assicurative abbinate a mutui e finanziamenti, spesso vendute contestualmente all'erogazione del credito, sono state a lungo un terreno di incertezza sul loro trattamento ai fini del calcolo del tasso usurario.
Il punto di svolta interpretativo riguarda il collegamento negoziale tra il finanziamento e la polizza: quando la sottoscrizione dell'assicurazione è di fatto imposta come condizione per ottenere il credito, il suo costo deve essere incluso nel calcolo del tasso effettivo globale da confrontare con la soglia usura.
La giurisprudenza più recente, incluse alcune pronunce della Cassazione del 2023 e sviluppi successivi collegati anche a decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha rafforzato questo orientamento, riducendo lo spazio per le banche di scorporare artificialmente il costo assicurativo dal costo complessivo del credito.
Per chi ha sottoscritto un mutuo o un finanziamento con polizza abbinata negli anni passati, la verifica di questo aspetto specifico può rivelare margini di contestazione anche laddove il solo tasso di interesse nominale, considerato isolatamente, sarebbe apparso pienamente lecito.
