Quando il debito fiscale pesa in modo significativo sul passivo di un'impresa in concordato preventivo, la legge consente di includerlo in una proposta di transazione fiscale, con pagamento parziale e dilazionato.
La particolarità del concordato preventivo, rispetto alla Composizione negoziata, è il meccanismo del cosiddetto cram-down fiscale: se l'Agenzia delle Entrate non aderisce alla proposta entro i termini, e il tribunale ritiene che il trattamento offerto sia comunque più conveniente della liquidazione, può omologare il concordato anche senza il consenso dell'Erario.
Questo strumento ha cambiato in modo sostanziale gli equilibri negoziali: prima della sua introduzione, un'Agenzia delle Entrate silente o contraria poteva di fatto bloccare l'intero piano, anche quando la maggioranza degli altri creditori era favorevole.
Resta un punto tecnico determinante: la proposta va sempre accompagnata da un'attestazione indipendente che dimostri, con numeri verificabili, che il Fisco riceve più di quanto riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Senza quella prova, il cram-down non regge in sede di omologazione.
