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Diritto Digitale & AI2 luglio 2026·13 min di lettura

Token Real Estate: Perché il Mattone Italiano Sarà Tokenizzato (e Cosa Significa per Chi lo Compra)

di THEDEVILLAWYER

Il problema del mattone non è che costa troppo. È che è indivisibile. Fino a ieri.

Immagina di comprare il 2% di un palazzo in Via Montenapoleone con 500 euro, incassare una quota degli affitti proporzionale alla tua partecipazione, e rivendere la tua fetta su un marketplace digitale quando vuoi. Nessun notaio, nessun mutuo trentennale, nessuna agenzia immobiliare. Solo un wallet e una connessione internet.

Questa è la promessa della tokenizzazione immobiliare. Una promessa potente, economicamente sensata, tecnologicamente realizzabile. E, in Italia, ancora quasi interamente sulla carta — non perché la tecnologia non sia matura, ma perché il diritto italiano è strutturato in modo da rendere estremamente complicato quello che la blockchain farebbe in cinque minuti.

Vale la pena capire perché.

L'idea di base: il mattone a fette

Il concetto è semplice. Prendi un immobile — un palazzo commerciale, un hotel, un complesso residenziale. Lo metti dentro una Special Purpose Vehicle, tipicamente una S.r.l. o una S.p.A. costituita appositamente. L'SPV emette token digitali su una blockchain che rappresentano quote di quella società. Chi compra i token compra, indirettamente, una frazione dell'immobile. Incassa una parte degli affitti. Partecipa (o no, dipende dal design) alle decisioni gestionale. Può rivendere il token su una piattaforma secondaria.

Il vantaggio rispetto all'investimento immobiliare tradizionale è evidente: abbattimento del ticket minimo, liquidità potenzialmente molto superiore, diversificazione del portafoglio possibile anche con capitali ridotti, trasparenza on-chain degli asset sottostanti.

La differenza rispetto al crowdfunding immobiliare tradizionale — che esiste già, con piattaforme come Recrowd o Walliance in Italia — sta proprio nella blockchain. Nel crowdfunding classico, la piattaforma gestisce un registro centralizzato delle partecipazioni. La liquidità del secondario dipende dalla piattaforma stessa, che può chiudere, fallire, limitare i rimborsi. Con la tokenizzazione su blockchain, il registro è decentralizzato e immutabile: il token è tuo indipendentemente da cosa succede alla piattaforma. Il trasferimento è programmabile via smart contract. Il secondario può essere un marketplace aperto, non una sandbox proprietaria.

In teoria, questo cambia moltissimo. In pratica, in Italia, la blockchain risolve solo parte del problema.

Il nodo italiano: la blockchain non è la Conservatoria

Qui arriva il punto che nessuna brochure di startup legaltech ti racconta con la dovuta chiarezza.

In Italia, la proprietà immobiliare si trasferisce con atto notarile e trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Questo è l'articolo 2643 del Codice Civile: una regola che esiste dal 1942 e che nessuna blockchain può derogare. Il token non è un atto notarile. La blockchain non è la Conservatoria. Ergo: il token non trasferisce la proprietà dell'immobile.

Quello che il token trasferisce è la quota di una SPV che detiene l'immobile. È una differenza che sembra sottile ma è abissale sul piano giuridico.

Significa che il trasferimento del token deve essere accompagnato — o anzi deve essere incorporato in — il trasferimento della quota societaria. E il trasferimento di quote di S.r.l. richiede, ex articolo 2470 del Codice Civile, l'atto scritto con firma autenticata e l'iscrizione al Registro delle Imprese. Non basta che il token si muova da un wallet all'altro: serve un passaggio nel diritto societario, con tempi e costi che la blockchain non abbatte di un centesimo.

Le S.p.A. hanno un regime in parte diverso: le azioni si trasferiscono per girata sul titolo o, per le azioni dematerializzate, tramite scrittura contabile. Qui la tokenizzazione ha più spazio di manovra, e non a caso la maggior parte delle strutture europee di real estate tokenizzato usa veicoli per azioni, non per quote. Ma anche in questo caso, il registro dei soci ha una sua logica giuridica che la blockchain non sostituisce automaticamente.

C'è poi il tema del diritto di prelazione. Nelle S.r.l. chiuse, i soci hanno spesso diritto di prelazione sulle cessioni. Come si concilia questo con la liquidità promessa da un marketplace di token? La risposta onesta è: malissimo, a meno di non strutturare tutto con grande attenzione in fase di costituzione.

Il sistema giuridico italiano non è stato progettato per la liquidità frattale dell'immobiliare. Ogni punto di attrito — notaio, Conservatoria, Registro delle Imprese, prelazione, trascrizioni ipotecarie — esiste per ragioni solide di certezza del diritto e protezione dei terzi. La blockchain le bypassa tecnologicamente. Il diritto italiano le mantiene giuridicamente. La dissonanza è reale e ancora irrisolta.

MiCAR e i security token: la partita regolamentare

Supponiamo di risolvere il problema civilistico — con un'SPV ben strutturata e un regime azionario che consente la dematerializzazione. Rimane un secondo problema, altrettanto complesso: la qualificazione del token sotto il diritto finanziario.

Il Regolamento UE sui Mercati delle Cripto-Attività (MiCAR, Reg. UE 2023/1114) è entrato in vigore nel 2024 ed è il framework di riferimento europeo per i crypto-asset. Ma MiCAR contiene un'esclusione importante: i crypto-asset che qualificano come strumenti finanziari ai sensi di MiFID II sono esclusi dall'ambito di MiCAR e ricadono nella normativa finanziaria tradizionale.

Un token che rappresenta una quota di SPV, con diritti patrimoniali (partecipazione agli utili, liquidazione) e a volte diritti amministrativi (voto), ha ottime probabilità di qualificare come security token — cioè come strumento finanziario. E se è uno strumento finanziario, scattano le regole MiFID II: prospetto informativo, autorizzazione CONSOB, depositario centrale, obblighi di reporting, tutto il sistema della finanza regolamentata.

Il costo di un prospetto approvato da CONSOB per un'offerta pubblica di strumenti finanziari è nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. I tempi sono nell'ordine dei mesi. Per un'operazione di real estate tokenizzato con un patrimonio di qualche milione di euro, il costo regolamentare può rendere l'intera struttura economicamente insostenibile.

Esistono esenzioni: sotto i 5 milioni di euro di raccolta nei 12 mesi, il prospetto non è obbligatorio (art. 1, par. 3, Reg. Prospetto 2017/1129). Ma l'esenzione dal prospetto non significa esenzione da tutto: permangono gli obblighi di appropriatezza MiFID II, le regole sulla pubblicità finanziaria, i requisiti di autorizzazione per chi gestisce la piattaforma.

L'alternativa — strutturare il token in modo che non qualifichi come strumento finanziario — è la strada percorsa da alcune piattaforme che offrono token di tipo "utility" o "profit sharing" senza diritti di voto. Ma qui il rischio è opposto: sfuggire a MiFID II significa anche sfuggire alle tutele che MiFID II garantisce agli investitori. Se il token non è uno strumento finanziario, l'investitore ha meno protezioni in caso di frode o cattiva gestione.

La scelta tra "security token con tutti i costi regolamentari" e "token non-security con meno tutele" è, ad oggi, il dilemma centrale di chi vuole fare real estate tokenizzato in modo serio in Europa.

Il DLT Pilot Regime: cosa apre e cosa resta chiuso

Per fare luce in questo tunnel, l'Unione Europea ha introdotto il Regolamento UE 2022/858 sul regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su DLT — il cosiddetto DLT Pilot Regime, operativo dal marzo 2023.

Il Pilot Regime crea un sandbox regolamentare: consente a sistemi multilaterali di negoziazione e deposito basati su blockchain di operare con deroghe temporanee a MiFID II, MiFIR e al Regolamento sul Depositario Centrale (CSDR). In pratica, permette a piattaforme autorizzate di negoziare strumenti finanziari tokenizzati con un regime semplificato, senza i requisiti infrastrutturali tradizionali.

È un passo avanti reale. Ma ha limiti concreti che è importante non sottovalutare.

Primo: si applica solo agli strumenti finanziari nella definizione MiFID II — azioni, obbligazioni, quote di fondi. Non a tutti i token immobiliari, ma solo a quelli strutturati come securities.

Secondo: i limiti quantitativi sono stringenti. Il valore totale degli strumenti finanziari DLT ammissibili non può superare 6 miliardi di euro per sistema. Una cifra che sembra grande ma è microscopica rispetto al mercato obbligazionario o azionario europeo.

Terzo: le autorizzazioni sono nazionali e disomogenee. Ogni autorità nazionale (CONSOB per l'Italia) deve approvare i sistemi DLT. Al luglio 2026, i sistemi autorizzati in Europa sono ancora pochissimi.

Quarto — e questo è il punto più rilevante per il real estate — il Pilot Regime non risolve il problema della catena di diritti sull'immobile. Regolamenta la negoziazione del token come strumento finanziario. Non tocca il diritto civile sottostante: la Conservatoria rimane la Conservatoria.

I casi reali europei: chi l'ha già fatto

Fuori dall'Italia, il real estate tokenizzato ha già esempi concreti, anche se il mercato è ancora allo stadio nascente.

In Germania, BaFin — l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca — ha autorizzato diverse emissioni di Security Token Offering (STO) su asset immobiliari. Societätsbank e altre piattaforme hanno strutturato emissioni di obbligazioni digitali su blockchain garantite da immobili. La forma obbligazionaria (piuttosto che azionaria) semplifica la qualificazione: le obbligazioni emesse da SPV non pongono gli stessi problemi del trasferimento di quote societarie. BaFin ha dimostrato che il quadro regolamentare europeo consente, con la struttura giusta, emissioni conformi e scalabili.

In Lussemburgo, la Legge del 1° marzo 2019 e successivi aggiornamenti hanno introdotto una base legale esplicita per i titoli dematerializzati registrati su blockchain. Il Lussemburgo ha scelto di adattare il proprio diritto societario alle nuove tecnologie — non di ignorarle. Il risultato è che diverse strutture di fondi immobiliari europei hanno la loro testa giuridica in Lussemburgo, anche quando gli immobili sono altrove.

Negli Stati Uniti, la piattaforma RealT è il benchmark globale: dal 2019 tokenizza immobili residenziali americani emettendo token ERC-20 su Ethereum, con distribuzione automatica degli affitti in stablecoin USDC via smart contract. L'investimento minimo è nell'ordine di 50-100 dollari per immobile. RealT opera però sotto un regime giuridico americano molto specifico (Reg D exemption dalla SEC) e con immobili fisicamente negli USA, soggetti al diritto degli stati americani — molto più flessibile di quello italiano su questi aspetti.

Il benchmark RealT è utile come prova di concetto tecnologica. Non è replicabile in Italia senza un'ingegneria giuridica molto più complessa.

Le domande da fare prima di comprare un token immobiliare

Se ti stai guardando intorno e hai trovato una piattaforma che offre token su immobili italiani, ci sono alcune domande che devi ottenere risposta — per iscritto — prima di investire un euro.

Struttura legale dell'SPV: S.r.l. o S.p.A.? Come è strutturato il trasferimento delle quote? Esiste un diritto di prelazione dei soci? Come viene gestito il conflitto tra trasferimento on-chain e formalità di legge?

Qualificazione del token: la piattaforma ha ottenuto un parere legale sulla qualificazione del token come strumento finanziario o come altro tipo di cripto-asset? Da chi? Il parere è stato condiviso con l'autorità di vigilanza?

Autorizzazioni: la piattaforma è autorizzata da CONSOB? Gestisce un sistema di negoziazione multilaterale? Opera sotto il DLT Pilot Regime o sotto altro regime autorizzativo?

Liquidità del secondario: esiste davvero un mercato secondario? Quali sono i volumi? Cosa succede se vuoi uscire e non c'è un compratore?

Gestione dell'immobile: chi gestisce l'immobile? Con quali costi? Come viene verificata la rendita? Come sono distribuite le spese straordinarie?

Custodia dei token: dove sono custoditi i tuoi token? Hai il controllo delle chiavi private? La piattaforma può congelare il tuo wallet?

Se non ottieni risposte chiare e documentate su almeno la metà di queste domande, fermati.

La tassazione: il punto dolente

Sei riuscito a comprare un token immobiliare, hai incassato qualche quota di affitto, e ora vuoi capire cosa devi dichiarare. Benvenuto nel territorio più nebuloso del diritto tributario italiano contemporaneo.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 è il principale documento di riferimento per la tassazione dei crypto-asset in Italia. La circolare qualifica la maggior parte dei crypto-asset come "cripto-attività" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023) e li assoggetta a:

  • imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione (se superiori a 2.000 euro nell'anno, salvo modifiche normative intervenute);
  • obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il possesso di cripto-attività;
  • IVAFE potenzialmente applicabile come imposta sul valore delle cripto-attività estere, con aliquota del 2 per mille.

Il problema per i token immobiliari è che la loro natura ibrida non rientra perfettamente nella categoria "cripto-attività" della circolare. Se il token è uno strumento finanziario (security token), le plusvalenze sono già redditi diversi ex art. 67 TUIR, ma con un regime potenzialmente diverso. Se il token rappresenta una quota di S.r.l., il trasferimento dovrebbe seguire il regime fiscale delle partecipazioni societarie — imposta di registro, plusvalenze tassate come redditi diversi di natura finanziaria con aliquota variabile.

Il reddito da affitto distribuito tramite token pone un ulteriore problema: è reddito da partecipazione? Reddito da capitale? Reddito fondiario dell'SPV trasparente? La risposta dipende dalla struttura specifica del veicolo e non è uniforme.

La circolare 30/E/2023 non risolve questi casi ibridi. È un documento pensato per i crypto-asset speculativi — Bitcoin, Ethereum, stablecoin — non per strumenti che incorporano diritti su asset reali sottostanti. Il contribuente che investe in token immobiliari si trova in un'area di incertezza interpretativa dove il rischio di errore in dichiarazione — e quindi di sanzione — è concreto.

Il consiglio pratico: prima di investire, fai fare un'analisi fiscale specifica sulla struttura del token che stai acquistando. Non è un costo superfluo — è la differenza tra pagare il 26% su una plusvalenza e scoprire dopo cinque anni di aver sbagliato categoria e dovere sanzioni e interessi.

Conclusione: il mattone tokenizzato non è ancora qui. Ma sta arrivando.

La tokenizzazione immobiliare non è fantascienza. È tecnologia matura applicata a un problema reale — l'inaccessibilità del mercato immobiliare per chi non ha capitali da centinaia di migliaia di euro. I vantaggi economici sono genuini: frazionamento, liquidità, trasparenza, programmabilità dei flussi di cassa.

Il problema, in Italia, non è tecnologico. È strutturale. Il diritto italiano dell'immobile è costruito attorno alla fisicità dell'atto notarile, alla certezza del registro pubblico, alla pubblicità dei vincoli. La blockchain offre trasparenza e immutabilità, ma su un layer che non comunica con il Codice Civile. Fino a quando il legislatore italiano non interverrà per creare un ponte tra i due sistemi — come ha fatto il Lussemburgo, come sta cercando di fare la Germania — la tokenizzazione immobiliare in Italia resterà costosa, complicata e rischiosa più di quanto dovrebbe essere.

Il DLT Pilot Regime apre uno spiraglio nel mercato dei capitali. Non risolve il diritto immobiliare. La riforma del Codice Civile sulle quote dematerializzate — ancora in discussione — potrebbe fare molto. La revisione delle regole di MiFID II post-2026 potrebbe ridurre i costi regolamentari per le emissioni piccole.

Nel frattempo, chi investe in token immobiliari oggi deve sapere che sta operando in un mercato in cui il diritto non ha ancora finito di scrivere le sue regole. Non è necessariamente un motivo per non investire. È un motivo per investire con gli occhi aperti — verificando la struttura giuridica, le autorizzazioni, la fiscalità, e la solidità di chi sta dall'altra parte dello schermo.

Il mattone tokenizzato non è ancora la norma in Italia. Ma tra cinque anni, probabilmente, sarà mainstream. La domanda non è se succederà. È se il diritto italiano sarà abbastanza veloce da costruire le regole giuste prima che il mercato le scriva da solo — nel modo sbagliato.


Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono parere legale. Per valutazioni specifiche su strutture di investimento o obblighi fiscali, è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.

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