Analogamente all'esperto nella Composizione negoziata, le procedure da sovraindebitamento prevedono la figura dell'organismo di composizione della crisi, comunemente noto con l'acronimo OCC, che affianca il debitore in tutte le fasi della procedura.
L'OCC redige la relazione particolareggiata richiesta dal tribunale, che ricostruisce la situazione economica e patrimoniale del debitore, le cause dell'indebitamento, e valuta la sostenibilità e la meritevolezza del piano proposto.
Gli organismi di composizione della crisi sono istituiti presso ordini professionali, camere di commercio o organismi appositamente costituiti e iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con requisiti di professionalità e indipendenza analoghi a quelli richiesti agli attestatori negli strumenti maggiori.
Un elemento spesso decisivo per l'esito della procedura è la qualità della relazione particolareggiata: un OCC che ricostruisce con precisione la storia debitoria e fornisce al tribunale elementi chiari sulla meritevolezza del debitore facilita in modo significativo l'omologazione del piano.
