Tra i soggetti ammessi alle procedure da sovraindebitamento rientrano anche gli enti non commerciali: associazioni, fondazioni, organizzazioni del terzo settore che non svolgono attività d'impresa in via prevalente.
La qualificazione di questi enti richiede un'attenzione particolare: un'associazione che svolge anche attività commerciale accessoria non perde automaticamente l'accesso al sovraindebitamento, purché quella attività resti secondaria rispetto allo scopo istituzionale prevalente.
Le procedure applicabili sono le stesse previste per gli altri soggetti non fallibili — concordato minore o liquidazione controllata a seconda della prospettiva di continuità dell'ente — ma la valutazione di sostenibilità economica tiene conto delle specificità del settore no profit, spesso caratterizzato da entrate irregolari legate a donazioni o contributi pubblici.
Un elemento distintivo riguarda la responsabilità personale degli amministratori dell'ente: nelle associazioni non riconosciute, chi ha agito in nome e per conto dell'ente può rispondere personalmente dei debiti contratti, un profilo che va sempre verificato prima di impostare la strategia di composizione della crisi.
