Le procedure da sovraindebitamento nascono per una platea specifica di debitori, esclusi dall'accesso alla liquidazione giudiziale perché non superano le soglie dimensionali previste dalla legge per essere considerati imprenditori commerciali fallibili.
Rientrano in questa categoria i consumatori, i piccoli imprenditori sotto le soglie di attivo e ricavi fissate dal Codice della crisi, i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali.
La corretta qualificazione soggettiva è il primo passaggio da verificare: un imprenditore che supera anche una sola delle soglie dimensionali non può accedere al sovraindebitamento e deve orientarsi verso gli strumenti ordinari, concordato preventivo o liquidazione giudiziale.
Il Codice della crisi ha unificato in un unico impianto normativo tre strumenti principali per il sovraindebitamento: il concordato minore, il piano del consumatore e la liquidazione controllata, ciascuno con presupposti e finalità diverse.
