Per anni, nella pratica dei tribunali, la contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale collegata a una scissione societaria ha seguito uno schema prevedibile: si accertava che un determinato bene fosse uscito dal patrimonio della società poi dichiarata fallita, si rilevava che la beneficiaria apparteneva alla stessa compagine proprietaria, e da quella coincidenza si traeva la prova della condotta distrattiva. La sentenza n. 31399 del 2026 interviene proprio su questo automatismo e lo smonta. La pronuncia è riportata da Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2026: il testo integrale va letto in originale prima di utilizzarla in un atto (da verificare).
Il principio affermato è che la valutazione penalistica non può arrestarsi alla diminuzione patrimoniale subita dalla società scissa. Occorre verificare la consistenza patrimoniale della beneficiaria, la sua solvibilità, la presenza di altri creditori concorrenti e, più in generale, l'effettiva possibilità per il creditore di trovare soddisfazione sul patrimonio risultante dall'operazione. L'accertamento non riguarda soltanto dove siano stati trasferiti i beni, ma quale sia stata — per effetto dell'operazione complessiva — la reale evoluzione della garanzia offerta ai creditori.
È una differenza sostanziale. Nella scissione, per definizione, il patrimonio non scompare: si redistribuisce fra soggetti diversi, con un regime di responsabilità che il codice civile disciplina espressamente. Trattare quella redistribuzione come se fosse una sottrazione significa confondere l'operazione societaria con la sua patologia. La Corte chiede invece di ricostruire il quadro complessivo, guardando a chi risponde di che cosa dopo l'operazione, non soltanto a chi ha ricevuto i beni.
Gli indici di frode
La sentenza non si limita a fissare un criterio negativo. Individua quattro elementi che il giudice deve considerare per formulare la prognosi di messa in pericolo del patrimonio e per accertare la consapevolezza dell'agente sulla pericolosità della condotta: la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda al momento dell'operazione; il contesto nel quale l'impresa opera; le cointeressenze dell'amministratore rispetto alle altre imprese coinvolte; l'eventuale estraneità dell'operazione rispetto a logiche imprenditoriali.
Il quarto indice è il più delicato, perché è quello che separa la riorganizzazione dalla manovra. Una scissione che risponde a una logica industriale riconoscibile — separare rami d'azienda con mercati diversi, isolare un immobile strumentale, preparare l'ingresso di un socio finanziario — si difende con i documenti che quella logica l'hanno costruita: delibere, piani, corrispondenza con i consulenti, valutazioni. Una scissione che non ha altra spiegazione se non lo spostamento di valore fuori dalla portata dei creditori resta indifendibile, e lo era anche prima.
La prosecuzione dell'attività dopo l'operazione
Un passaggio della motivazione merita attenzione particolare per chi assiste imprese ancora in bonis. La Corte assegna un rilievo specifico alla prosecuzione dell'attività della società scissa dopo l'operazione: una scissione che lascia la società priva dei principali fattori produttivi è cosa ben diversa da un'operazione dopo la quale la scissa continui la propria attività e mantenga una situazione economica e patrimoniale coerente con le obbligazioni rimaste a suo carico.
Tradotto in termini operativi, il criterio è verificabile prima di firmare. Se dopo la scissione la società che conserva i debiti non ha più i fattori necessari per produrre il reddito con cui pagarli, l'operazione è già fragile sul piano penale, indipendentemente dalle intenzioni. Se invece la scissa resta in grado di operare e la struttura patrimoniale regge le obbligazioni che le sono rimaste, la difesa ha una base concreta.
La distanza temporale fra la scissione e il dissesto, precisa la Corte, non assume necessariamente valore decisivo, ma può costituire un dato significativo nella ricostruzione dell'incidenza dell'operazione sull'equilibrio dell'impresa. Chi immagina che il tempo trascorso sani da solo l'operazione si affida a una protezione che non esiste.
Il metodo: la prognosi postuma
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto. Il giudice, di conseguenza, non può limitarsi a constatare che determinati beni siano usciti dal patrimonio della società successivamente fallita: deve accertare se, nelle circostanze esistenti al momento dell'operazione, il trasferimento fosse idoneo a compromettere l'integrità del patrimonio destinato a garantire i creditori. La valutazione va effettuata ex ante, con quella che la giurisprudenza chiama prognosi postuma: il giudice si colloca nel momento in cui l'operazione è stata realizzata e verifica la pericolosità sulla base delle condizioni di allora.
Da qui discende l'affermazione che vale, da sola, l'intera pronuncia: il fallimento della società scissa non può trasformare un'operazione imprenditoriale in condotta distrattiva. Allo stesso modo, il risultato economico negativo di una riorganizzazione non è, di per sé, prova della rilevanza penale.
Che cosa cambia negli studi
Per chi difende, la sentenza offre una griglia di lavoro. I quattro indici vanno affrontati uno per uno con documentazione contemporanea all'operazione, non con ricostruzioni successive: la prognosi è ex ante, e ciò che si produce dopo il dissesto ha per definizione un peso minore. Il fascicolo difensivo si costruisce con le carte del giorno in cui la scissione fu deliberata.
Per chi assiste i creditori, il messaggio è speculare ma non pessimistico. La contestazione regge quando si dimostra che la beneficiaria era incapiente o che la scissa è rimasta senza i fattori produttivi necessari a onorare i debiti che le sono stati lasciati. È un onere più pesante di prima, ma è anche un onere che, quando viene assolto, produce un accertamento molto più solido.
Per chi consiglia l'impresa prima dell'operazione, infine, la pronuncia va letta come una lista di controllo. La scissione resta uno strumento legittimo di riorganizzazione: va però istruita in modo che, se un giorno qualcuno la guarderà dal punto di vista del fallimento, trovi già scritte le ragioni industriali, la verifica di solvibilità della beneficiaria e la coerenza fra il patrimonio rimasto alla scissa e le obbligazioni che continuano a gravare su di essa.
Questo scritto ha finalità divulgative e non costituisce parere legale.
