Le fusioni fra operatori regolati vengono raccontate con il linguaggio dell'industria: sinergie, diversificazione geografica, dimensione. È il linguaggio giusto per il comunicato e sbagliato per l'istruttoria che comincia il giorno dopo.
L'operazione che ha portato Lottomatica a rilevare la spagnola Cirsa — oltre due miliardi di valore, interamente in scambio azionario, fusione per incorporazione della società spagnola nell'italiana, con Blackstone che diventa socio di riferimento del gruppo risultante — offre un esempio pulito di come funziona il passaggio. Il mercato ha punito il titolo nella seduta dell'annuncio, gli analisti hanno approvato la struttura. Entrambe le reazioni riguardano il valore. Nessuna riguarda ciò che, in un settore concessorio, determina davvero l'esito.
La catena di controllo è un requisito, non un dato
In qualunque comparto che vive di titoli abilitativi — giochi, energia, servizi finanziari, telecomunicazioni, sanità privata — l'autorizzazione non è concessa a una società astratta: è concessa a un soggetto di cui l'amministrazione conosce la struttura proprietaria e valuta l'affidabilità. Quando quella struttura cambia, l'amministrazione deve poterlo sapere e, in molti casi, deve poterlo valutare.
Le domande che contano sono tre. Chi controlla, in senso giuridico, dopo l'operazione: non chi ha la maggioranza relativa, ma chi esercita influenza dominante secondo i criteri della disciplina di settore, che spesso non coincidono con quelli civilistici. Quali requisiti di onorabilità e professionalità si trasmettono alla nuova compagine e a chi vanno riferiti lungo la catena, fino al soggetto che sta in cima. Quali comunicazioni o autorizzazioni preventive sono dovute, e con quali effetti in caso di ritardo.
La terza è quella che produce i danni maggiori, perché il ritardo in una comunicazione dovuta non si sana con una comunicazione successiva: può incidere sulla continuità del titolo, e la continuità del titolo è ciò che il compratore ha pagato.
Perché lo scambio azionario cambia il problema
Un'operazione in contanti separa i mondi: chi vende esce, chi compra entra, il perimetro si definisce alla data del closing. Un'operazione interamente in azioni li fonde. Gli azionisti della società incorporata diventano azionisti della incorporante, e la catena di controllo che ne risulta va ricostruita a valle, non a monte.
Per il legale questo significa che la due diligence non finisce con la firma. Il lavoro vero comincia quando bisogna dimostrare, davanti a più autorità e in più ordinamenti, che la struttura risultante soddisfa i requisiti di ciascuno. Ordinamenti diversi qualificano il controllo in modo diverso: una partecipazione che in Italia non attiva alcun obbligo può farlo in Spagna, e viceversa. La società incorporata cessa di esistere come entità giuridica distinta, ma le sue concessioni, i suoi contenziosi e i suoi obblighi non si estinguono con lei.
Il petitum come oggetto di negoziazione
Nelle operazioni su soggetti che hanno accumulato contenzioso, la voce che decide il prezzo non è quasi mai l'avviamento: è il perimetro delle garanzie sui giudizi pendenti. La cronaca finanziaria di questi giorni lo mostra anche su un'altra operazione, la cessione di una banca del Sud, dove fra i nodi da sciogliere restano proprio le garanzie che il venditore potrà dare sul cosiddetto petitum — cioè sui contenziosi legali accumulati negli anni — e le modalità di utilizzo delle imposte differite iscritte a bilancio.
Chi ha una causa aperta con una società in vendita ha, in quelle settimane, una posizione negoziale migliore di quanto immagini. Il perimetro delle garanzie si definisce mentre l'operazione è in corso, e una posizione quantificata e documentata entra nel perimetro con più facilità di una posizione generica. È il momento in cui il venditore ha interesse a chiudere, non ad avere ragione.
Che cosa mettere nel contratto
Tre clausole che, in operazioni su soggetti regolati, valgono più di un aggiustamento di prezzo.
La condizione sospensiva legata non solo all'ottenimento delle autorizzazioni, ma alla loro efficacia senza prescrizioni che alterino l'economia dell'operazione: un'autorizzazione concessa con vincoli può essere peggiore di un diniego, perché obbliga a chiudere un'operazione diversa da quella negoziata.
L'obbligo di cooperazione informativa post-closing, con termini e responsabili, per tutte le comunicazioni dovute alle autorità nei mesi successivi. È lavoro che qualcuno deve fare materialmente, e se il contratto non dice chi, non lo fa nessuno.
La disciplina espressa del contenzioso pendente: chi lo gestisce, chi sceglie i difensori, chi decide se transigere e con quali soglie. Senza quella disciplina, il compratore eredita cause che non ha istruito e che non può nemmeno chiudere.
Questo scritto ha finalità divulgative e non costituisce parere legale.
