La durata dei patti parasociali segue regole diverse a seconda del tipo di società: per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, la legge impone un termine massimo di durata, con la possibilità di rinnovo, per evitare che accordi di blocco perpetuo ostacolino la contendibilità del controllo societario.
Nelle società chiuse, non quotate, la libertà contrattuale delle parti è più ampia, e i patti parasociali possono avere durata più lunga o essere legati a specifici eventi condizionanti, come la permanenza in vita di determinati soci fondatori.
Un aspetto tecnico centrale riguarda le conseguenze della violazione di un patto parasociale: trattandosi di un accordo con efficacia meramente obbligatoria tra le parti, la sua violazione non incide sulla validità delle delibere assembleari o degli atti di cessione compiuti in contrasto con il patto, ma dà diritto solo al risarcimento del danno tra i soci contraenti.
Per rafforzare l'efficacia pratica di un patto parasociale, spesso si prevedono penali contrattuali significative per la violazione, o meccanismi di garanzia come il deposito delle azioni presso un soggetto terzo, proprio per compensare l'assenza di effetti reali diretti sulla società.
