Il 1° novembre 2026 NT+ Diritto ha dato conto di un orientamento che chi assiste imprese in difficoltà aspettava da tempo: una volta confermate le misure protettive nella composizione negoziata, la banca che aveva sospeso gli affidamenti deve riattivarli, salvo che dimostri ragioni prudenziali specifiche e non il semplice fatto che l'impresa sia entrata nel percorso di risanamento.
È una notizia che va letta con attenzione, perché tocca il punto in cui, in pratica, si decide la sorte di quasi tutte le composizioni negoziate: la liquidità dei primi mesi.
Chi ha seguito un risanamento dall'interno lo sa. L'imprenditore deposita l'istanza, nomina l'esperto, prepara il piano. E nello stesso momento, spesso nella stessa settimana, riceve dalla banca una comunicazione che congela il fido di cassa, blocca l'anticipo fatture o riduce l'accordato. Il percorso pensato per salvare l'impresa diventa, nei fatti, il segnale che ne accelera la crisi.
Che cosa dice la legge, prima ancora del giudice
Il Codice della crisi contiene già due regole che spesso vengono dimenticate al momento di negoziare con il sistema bancario.
La prima è nell'articolo 16, comma 5, del d.lgs. 14/2019: l'accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. La norma non dice che la banca non possa mai rivedere le linee; dice che non può farlo motivando con la sola apertura del percorso. E quando la sospensione o la revoca sono imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, la comunicazione deve dare conto delle ragioni specifiche della decisione.
La seconda è nell'articolo 18, comma 5: i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Messe insieme, le due disposizioni disegnano un perimetro preciso. La banca conserva la propria valutazione del merito creditizio, che è un obbligo di vigilanza e non una facoltà. Ma quella valutazione deve poggiare su elementi concreti e non sull'etichetta "impresa in crisi".
C'è poi un terzo tassello, meno citato ma altrettanto importante: lo stesso articolo 16 chiede alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e a tutte le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza. Non è una formula di stile. È il parametro con cui si misura la condotta della banca che, invece di sedersi al tavolo, chiude le linee e attende.
Il punto vero: l'onere della motivazione
L'orientamento riportato da NT+ sposta il baricentro sulla motivazione. Se la banca intende mantenere la sospensione, deve indicare le ragioni prudenziali specifiche che la giustificano: un deterioramento ulteriore delle garanzie, un uso anomalo delle linee, informazioni non veritiere.
Per l'imprenditore questo ha una conseguenza pratica immediata. La richiesta di riattivazione non va fatta per telefono al gestore. Va fatta per iscritto, con il richiamo alle misure confermate, alle norme citate e alla documentazione già messa a disposizione dell'esperto. Una richiesta così costruita costringe la banca a rispondere nel merito; una risposta generica diventa, a sua volta, un elemento valutabile dal giudice.
Conviene essere precisi anche su che cosa si chiede. Non "di continuare a sostenere l'azienda", ma la riattivazione di linee individuate: quale fido, quale importo, quale forma tecnica, da quale data. Più la richiesta è puntuale, più la risposta della banca dovrà esserlo, e più sarà facile, se serve, portarla davanti al tribunale che ha confermato le misure.
Il ruolo dell'esperto
Nella composizione negoziata l'esperto non è un consulente dell'impresa né un arbitro fra le parti: è un facilitatore indipendente, che però osserva tutto e ne dà conto. La sua presenza cambia la dinamica con la banca.
Coinvolgerlo fin dalla prima richiesta di riattivazione ha due effetti. Il primo è informativo: la banca riceve dalla stessa fonte i dati sul piano, sui flussi di cassa e sulle prospettive di risanamento, senza poter lamentare di non averli avuti. Il secondo è documentale: se la banca nega la riattivazione senza ragioni specifiche, quella condotta entra nel racconto delle trattative e può pesare nelle fasi successive.
Arrivare prima, non dopo
C'è però un limite che va detto con chiarezza: le misure protettive non hanno effetto retroattivo automatico su tutto ciò che è accaduto prima. Se la revoca è intervenuta e il saldo è stato già passato a sofferenza, il quadro si complica, anche per gli effetti in Centrale dei Rischi, che si propagano all'intero sistema bancario e rendono più difficile ogni nuova linea.
Per questo la tempistica è parte della strategia. L'istanza di misure protettive va depositata quando le linee sono ancora operative, non quando sono già state chiuse. È la stessa logica dell'articolo 2086 del codice civile: assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati servono a vedere la crisi prima che la vedano i creditori.
Il contesto della settimana
Lo stesso 1° novembre NT+ ha segnalato un secondo profilo dello "scudo" della composizione negoziata: le misure protettive inibiscono anche i sequestri conservativi e giudiziari, non solo le azioni esecutive in senso stretto. È coerente con il testo dell'articolo 18, comma 1, che vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
E Allianz Trade, ripresa dalla rassegna Assinews del 2 novembre, stima per l'Italia un calo delle insolvenze del 2% nel 2026 e una risalita dell'1% nel 2027. Il picco è spostato in avanti, non cancellato: chi ha tensioni di cassa oggi ha ancora una finestra per usare gli strumenti negoziali.
Che cosa portarsi a casa
Tre indicazioni, valide per l'imprenditore e per chi lo assiste.
La sospensione dei fidi non è un automatismo. L'apertura della composizione negoziata non basta a giustificarla, e quando la vigilanza prudenziale la impone la banca deve spiegare perché (art. 16, c. 5, CCII).
Le misure protettive proteggono anche i contratti bancari. Il creditore non può modificarli in danno dell'impresa per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, c. 5, CCII).
La partita si vince con i documenti. Richiesta scritta e puntuale, richiamo alle norme, coinvolgimento dell'esperto: la banca deve rispondere con ragioni specifiche, e la sua risposta resta agli atti.
La lettura del reparto
Nella crisi d'impresa il credito bancario non è un capitolo del piano: è il piano. Un'impresa che entra in composizione negoziata con le linee ancora aperte ha mesi di respiro; la stessa impresa, con le linee chiuse, ha settimane.
Le banche, del resto, non sono controparti da aggirare. Sono spesso i creditori più esposti e quelli con più interesse a un risanamento riuscito, purché venga loro presentato con numeri credibili e con la trasparenza che la legge pretende da entrambe le parti.
L'orientamento segnalato non cambia la legge, la rende esigibile. Spetta all'imprenditore, e a chi lo assiste, usarla per tempo.
