Uno degli aspetti più dibattuti del regolamento MiCA riguarda il suo perimetro applicativo rispetto alla finanza decentralizzata, comunemente nota con l'acronimo DeFi: protocolli automatizzati che offrono servizi finanziari — prestiti, scambi, gestione di liquidità — senza un intermediario centralizzato identificabile.
MiCA si applica esplicitamente ai prestatori di servizi su cripto-attività che operano in forma centralizzata, con un soggetto giuridico identificabile responsabile del servizio offerto: un protocollo DeFi genuinamente decentralizzato, governato da uno smart contract autonomo senza un gestore riconducibile a un'entità precisa, resta di fatto fuori da questo perimetro.
Questa esclusione non è casuale, ma riflette una difficoltà oggettiva del legislatore: applicare obblighi autorizzativi e prudenziali pensati per intermediari centralizzati a un protocollo che, per sua natura tecnica, non ha un gestore in senso tradizionale è complesso da conciliare con la logica regolamentare esistente.
Il rischio pratico di questa zona grigia è duplice: da un lato protocolli che si presentano come decentralizzati ma mantengono in realtà elementi di controllo centralizzato — una chiave amministrativa che permette di modificare il protocollo, un team identificabile che ne gestisce lo sviluppo — potrebbero rientrare comunque nel perimetro MiCA se correttamente qualificati; dall'altro, la stessa zona grigia lascia gli utenti di protocolli genuinamente decentralizzati privi delle tutele informative e prudenziali che il regolamento garantisce nel mondo centralizzato.
