Uno dei documenti più temuti dagli amministratori di un'impresa entrata in liquidazione giudiziale è la relazione del curatore, che la legge impone di depositare entro sessanta giorni dall'apertura della procedura.
Quella relazione ricostruisce le cause e le circostanze del dissesto, con particolare attenzione alla tempestività con cui gli amministratori si sono attivati di fronte ai primi segnali di crisi, in coerenza con gli obblighi previsti dall'articolo 2086 del Codice civile.
Quando la relazione individua condotte di mala gestio — operazioni distrattive, ritardi ingiustificati nell'attivazione degli strumenti di composizione della crisi, violazioni degli obblighi contabili — diventa spesso il primo passo verso un'azione di responsabilità sociale o verso creditori, che il curatore può promuovere in nome della massa.
La responsabilità personale degli amministratori in questi casi non è teorica: può tradursi in una condanna al risarcimento del danno commisurato all'aggravamento del dissesto causato dal ritardo nell'attivazione degli strumenti previsti dalla legge.
