Nelle società di persone — società semplici, in nome collettivo, accomandite semplici per la parte dei soci accomandatari — l'apertura della liquidazione giudiziale della società non resta confinata al patrimonio sociale.
La legge prevede l'estensione automatica della procedura ai soci illimitatamente responsabili, che rispondono con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali non soddisfatti dalla liquidazione del patrimonio della società.
Questa estensione non richiede un separato accertamento dello stato di insolvenza del socio: è una conseguenza diretta della responsabilità illimitata che la legge gli attribuisce per la sola qualità di socio della società in liquidazione.
Il socio conserva comunque il diritto di far valere le proprie difese personali — eccezioni relative a crediti specifici, contestazioni sulla propria qualità di socio al momento dei fatti contestati — davanti al giudice delegato, secondo le stesse regole procedurali applicabili alla verifica dello stato passivo della società.
