Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha sostituito il termine "fallimento" con "liquidazione giudiziale", un cambio che va oltre la semantica: alcune regole procedurali sono state riscritte in modo sostanziale rispetto alla vecchia legge fallimentare.
Il curatore, nominato dal tribunale, mantiene funzioni analoghe a quelle del vecchio curatore fallimentare: amministra il patrimonio del debitore nell'interesse dei creditori, verifica lo stato passivo, gestisce la liquidazione degli attivi.
Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda i termini per l'esercizio delle azioni revocatorie, che il Codice della crisi ha in parte riallineato agli standard europei, con un periodo sospetto che in alcuni casi si è ridotto rispetto alla disciplina fallimentare precedente.
Anche il sistema di allerta precoce, per quanto ridimensionato rispetto al progetto originario del Codice, ha lasciato un'eredità importante: gli obblighi di segnalazione da parte di alcuni creditori pubblici qualificati, come l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, restano un elemento che può anticipare l'apertura della liquidazione giudiziale rispetto ai tempi del vecchio fallimento.
