Una delle armi principali del curatore nella liquidazione giudiziale è l'azione revocatoria, pensata per ricostituire il patrimonio del debitore quando alcuni atti compiuti prima dell'apertura della procedura hanno alterato la parità di trattamento tra i creditori.
Il presupposto tipico è la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi ha ricevuto il pagamento o la garanzia: se il creditore sapeva, o avrebbe dovuto sapere secondo la diligenza richiesta al proprio ruolo, che il debitore era già insolvente, l'atto può essere revocato entro il periodo sospetto previsto dalla legge.
Alcuni atti godono di un'esenzione specifica dalla revocatoria, tra cui quelli compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento o di un accordo di ristrutturazione omologato: la logica è non disincentivare chi, in buona fede, ha collaborato al tentativo di risanamento dell'impresa.
L'azione revocatoria si esercita davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale, entro un termine di decadenza che decorre dall'apertura della procedura: superato quel termine, gli atti compiuti restano definitivamente stabili anche se astrattamente revocabili.
