Dall'entrata in vigore della riforma dell'articolo 2086, i tribunali italiani hanno progressivamente sviluppato un orientamento che valorizza l'omessa istituzione di adeguati assetti come autonomo elemento di responsabilità degli amministratori, distinto dalla tradizionale contestazione di mala gestio per singole operazioni dannose.
Questo cambiamento di prospettiva è significativo: non serve più dimostrare che l'amministratore abbia compiuto un'operazione specifica dannosa, può bastare provare che non aveva predisposto gli strumenti per accorgersi della crisi in tempo utile, e che questa omissione ha contribuito ad aggravare il dissesto.
Nella pratica, le azioni di responsabilità che valorizzano questo profilo si basano spesso sulla relazione del curatore nella liquidazione giudiziale, o sulla relazione dell'esperto nella Composizione negoziata, che ricostruiscono retrospettivamente quando i primi segnali di crisi sarebbero stati rilevabili con un sistema adeguato.
Per gli amministratori, questo orientamento sposta il baricentro della difesa: non basta dimostrare la correttezza delle singole decisioni gestionali, serve poter documentare l'esistenza e il funzionamento concreto di un sistema di monitoraggio proporzionato, anche quando la crisi si è comunque manifestata nonostante gli sforzi.
