L'approvazione del concordato preventivo da parte della maggioranza dei creditori non chiude automaticamente la procedura: prima dell'omologazione, i creditori dissenzienti hanno il diritto di proporre opposizione davanti al tribunale.
Le eccezioni più frequenti riguardano il rispetto del cosiddetto best interest test: il creditore che si oppone deve dimostrare che il trattamento ricevuto nel concordato è deteriore rispetto a quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale.
Un secondo terreno di contestazione tipico è la corretta formazione delle classi: un creditore che ritiene di essere stato collocato in una classe non omogenea, o penalizzato rispetto a creditori con posizione analoga, può far valere questo vizio in sede di opposizione.
Il tribunale, chiamato a decidere sull'omologazione, valuta le opposizioni sulla base delle relazioni del commissario giudiziale e degli attestatori: nella pratica, un'opposizione che non porta elementi tecnici nuovi rispetto a quanto già emerso nell'istruttoria ha scarse probabilità di bloccare l'omologazione.
