La ripartizione dell'onere della prova nel contenzioso bancario non segue una regola uniforme, ma varia a seconda della specifica contestazione mossa dal cliente contro l'intermediario.
Quando si contesta l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, spetta al cliente dimostrare, attraverso la ricostruzione documentale del rapporto, la differenza tra quanto pattuito per iscritto e quanto effettivamente applicato dalla banca.
Diversa è la situazione quando manca del tutto il contratto scritto, o quando la banca non riesce a produrlo in giudizio: in questi casi si applica il tasso sostitutivo previsto dalla legge, generalmente più favorevole al cliente, con un'inversione sostanziale dell'onere probatorio a carico dell'intermediario.
Per le commissioni e le spese accessorie, la giurisprudenza richiede che la banca dimostri l'esistenza di una specifica pattuizione scritta, non essendo sufficiente un generico richiamo alle condizioni economiche pubblicate in filiale o su un sito internet: l'onere di provare la pattuizione specifica resta sempre in capo all'intermediario.
