L'apertura della liquidazione giudiziale non significa automaticamente la chiusura immediata dell'attività d'impresa: il Codice della crisi prevede la possibilità di un esercizio provvisorio, autorizzato dal tribunale su proposta del curatore.
La logica è economica prima che giuridica: un'azienda che continua a operare mantiene intatto il proprio avviamento, i rapporti con clienti e fornitori, il valore dei contratti in corso — elementi che si deteriorano rapidamente se l'attività si ferma di colpo.
Il tribunale autorizza l'esercizio provvisorio quando ritiene che la prosecuzione, anche temporanea, non arrechi pregiudizio ai creditori, e che anzi permetta una vendita dell'azienda come complesso funzionante a un valore superiore rispetto alla liquidazione atomistica dei singoli beni.
La durata dell'esercizio provvisorio è per natura limitata: serve quasi sempre a traghettare l'impresa verso una cessione a un terzo interessato, non a prolungare indefinitamente un'attività che, in ultima istanza, resta comunque destinata alla liquidazione.
