Nessun accordo di ristrutturazione dei debiti può essere omologato senza l'attestazione di un professionista indipendente, terzo rispetto all'impresa e ai creditori coinvolti.
L'attestatore certifica due cose distinte: la veridicità dei dati aziendali posti a base dell'accordo, e la fattibilità economica del piano di risanamento, incluso il rispetto della soglia di adesione richiesta dalla legge.
L'indipendenza del professionista non è un requisito formale: la legge esclude chi ha avuto rapporti professionali con l'impresa negli ultimi cinque anni, proprio per evitare attestazioni compiacenti che porterebbero il tribunale a fidarsi di un giudizio non genuinamente terzo.
La responsabilità dell'attestatore, se la relazione si rivela falsa o gravemente negligente, non è solo deontologica: risponde civilmente verso i creditori che hanno fatto affidamento sull'attestazione, e in casi gravi può rispondere anche penalmente.
