Gli interessi moratori, dovuti dal cliente in caso di ritardo nel pagamento di una rata di mutuo o finanziamento, hanno seguito un percorso giurisprudenziale distinto rispetto agli interessi corrispettivi ordinari nel dibattito sul superamento della soglia usura.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con una pronuncia del 2020, hanno chiarito che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina antiusura, e che il loro eventuale superamento della soglia comporta conseguenze specifiche, distinte da quelle previste per gli interessi corrispettivi usurari.
Un punto tecnico centrale riguarda il tasso sostitutivo applicabile quando gli interessi moratori risultano usurari: la giurisprudenza ha individuato nel tasso dei buoni ordinari del tesoro, maggiorato di una percentuale, il parametro sostitutivo da applicare in luogo del tasso moratorio contrattuale illegittimo.
Questo orientamento ha aperto un filone di contenzioso specifico sui mutui ipotecari, dove la verifica del tasso di mora pattuito, spesso fissato con una maggiorazione percentuale rispetto al tasso corrispettivo, richiede un calcolo tecnico puntuale per verificarne la compatibilità con la soglia usura vigente al momento della stipula.
