Il piano del consumatore è pensato per chi ha accumulato debiti non nell'esercizio di un'attività d'impresa, ma per esigenze personali o familiari: mutui per la casa, prestiti al consumo, carte di credito revolving.
La caratteristica che lo distingue dagli altri strumenti di composizione della crisi è l'assenza del voto dei creditori: il tribunale omologa il piano valutandolo direttamente, senza che i creditori debbano esprimersi con una maggioranza qualificata.
In compenso, il giudice esercita un controllo più stringente sulla meritevolezza del debitore: verifica che il sovraindebitamento non sia stato causato da colpa grave, malafede o frode, e che il consumatore non abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.
Un elemento spesso decisivo nella pratica è la ricostruzione della storia creditizia: un consumatore che ha continuato ad accumulare debito nonostante segnali evidenti di insostenibilità finanziaria rischia una valutazione negativa sulla meritevolezza, anche se il piano proposto sarebbe tecnicamente sostenibile.
