Il piano attestato di risanamento è lo strumento meno formale tra quelli previsti dal Codice della crisi: non richiede l'omologazione del tribunale, resta interamente stragiudiziale, e la sua esistenza può restare riservata se l'imprenditore non decide di pubblicarlo nel registro delle imprese.
La contropartita di questa riservatezza è una protezione più limitata: gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato godono di un'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare, ma non c'è alcuna protezione dalle azioni esecutive individuali dei creditori durante la sua esecuzione.
Conviene sceglierlo quando l'impresa ha pochi creditori strategici, un rapporto di fiducia consolidato con le banche di riferimento, e nessun timore concreto di azioni esecutive aggressive durante il periodo di risanamento.
Quando invece anche un solo creditore importante è imprevedibile o già ostile, la mancanza di protezione dalle azioni esecutive rende il piano attestato uno strumento fragile, e conviene orientarsi verso un accordo di ristrutturazione o direttamente verso la Composizione negoziata.
