Un aspetto poco conosciuto della liquidazione giudiziale è che la sua apertura non preclude una via d'uscita anticipata rispetto alla liquidazione integrale dell'attivo: il Codice della crisi prevede la possibilità di un concordato nella liquidazione giudiziale.
La proposta può venire dallo stesso debitore, da uno o più creditori, o da un terzo interessato a rilevare l'azienda o parte dei suoi asset, offrendo ai creditori un pagamento alternativo rispetto ai tempi e agli esiti incerti della liquidazione ordinaria.
Il vantaggio per i creditori è spesso la certezza e la rapidità: un concordato nella liquidazione giudiziale può garantire una percentuale di soddisfazione definita in tempi molto più brevi rispetto a un'attesa di anni per la vendita graduale di tutti gli asset.
Il vantaggio per il proponente, quando è un terzo, è la possibilità di acquisire l'azienda o i suoi asset strategici con una procedura più snella e controllata rispetto a una partecipazione alle aste giudiziarie ordinarie previste dalla fase di liquidazione dell'attivo.
