Nel concordato preventivo l'imprenditore conserva la gestione dell'azienda — è quello che la legge chiama concordato in continuità con debitore in possesso — ma il tribunale nomina sempre un commissario giudiziale con funzioni di vigilanza e verifica.
Il commissario non sostituisce l'organo amministrativo: non firma contratti, non decide operazioni gestorie. Il suo compito principale è verificare la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e la fattibilità economica della proposta, per riferirne ai creditori prima del voto.
La relazione del commissario, depositata prima dell'adunanza, è il documento che la maggior parte dei creditori legge con più attenzione prima di decidere come votare: un giudizio critico su un punto del piano può da solo compromettere l'esito della votazione, anche in assenza di formale opposizione.
Il commissario ha inoltre l'obbligo di segnalare al tribunale eventuali atti di frode o comportamenti dell'imprenditore incompatibili con la prosecuzione della procedura: un potere di allarme che, se attivato, può portare alla revoca dell'ammissione al concordato.
