Il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di credito al consumo con caratteristiche molto specifiche: la rata viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, entro il limite massimo del quinto della retribuzione o pensione netta.
Questo prodotto prevede obbligatoriamente due coperture assicurative, quella per il rischio vita e quella per il rischio impiego, i cui costi incidono in modo significativo sul costo complessivo del finanziamento e devono essere correttamente inclusi nel calcolo del TAEG comunicato al cliente.
Uno dei terreni di contestazione più frequenti riguarda proprio la mancata o parziale restituzione dei premi assicurativi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento: la giurisprudenza europea, con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia, ha chiarito che il cliente ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi, compresi quelli assicurativi, non solo degli interessi residui.
Un ulteriore aspetto tecnico da verificare riguarda il calcolo del tasso soglia usura applicabile a questo specifico prodotto, che nella prassi ha talvolta prodotto tassi effettivi complessivi superiori alla soglia consentita, quando correttamente ricostruiti includendo tutte le componenti di costo previste dal contratto.
