Accanto al filone giurisprudenziale che riconosce la nullità delle singole clausole antitrust nello schema ABI di fideiussione omnibus, esiste un orientamento minoritario ma non trascurabile che ha sostenuto, in alcuni casi specifici, la nullità dell'intera garanzia.
Questa impostazione più radicale si fonda sull'idea che le clausole illecite fossero elementi essenziali e non separabili dell'intero schema contrattuale, tali per cui la loro eliminazione snaturerebbe la volontà negoziale complessiva delle parti al momento della sottoscrizione.
L'orientamento prevalente della Cassazione, tuttavia, ha optato per la soluzione della nullità parziale, limitata alle singole clausole coinvolte nell'intesa anticoncorrenziale, mantenendo valida ed efficace la garanzia per il resto del suo contenuto.
Per il garante, la differenza pratica tra le due impostazioni è enorme: la nullità totale libera completamente dalla garanzia, mentre la nullità parziale limita solo alcuni effetti specifici, come quelli collegati alla clausola di reviviscenza, lasciando comunque operativa la garanzia per il debito principale effettivamente maturato.
