Quando un'impresa entra in crisi e la banca escute la fideiussione del garante, quest'ultimo può trovarsi a sua volta in una situazione di sovraindebitamento, spesso indipendente dall'esito della crisi dell'impresa originariamente garantita.
La posizione del garante, se non svolge egli stesso attività d'impresa, va qualificata secondo i propri criteri soggettivi: se ha prestato la fideiussione al di fuori della propria eventuale attività professionale, può accedere al piano del consumatore, altrimenti al concordato minore.
Un aspetto tecnico da considerare con attenzione è il rapporto tra la procedura dell'impresa garantita, se ancora in corso, e quella personale del garante: le due procedure restano distinte, ma l'esito della prima — quanto effettivamente recupera la banca dal debitore principale — incide direttamente sull'entità residua del debito che il garante deve affrontare nella propria procedura.
Nella pratica, conviene spesso attendere, quando possibile, la definizione della posizione dell'impresa principale prima di costruire il piano personale del garante, proprio per poter quantificare con maggiore precisione l'effettiva esposizione residua da inserire nella propria proposta di composizione della crisi.
