Chi ha firmato una fideiussione omnibus e successivamente si allontana dalla gestione dell'impresa garantita — perché cede le proprie quote, si dimette da amministratore, o semplicemente cambia idea sulla propria disponibilità a garantire — può trovarsi nella necessità di sapere se e come uscire dalla garanzia.
Il diritto di recesso dalla fideiussione, quando previsto dalla clausola contrattuale o dai principi generali applicabili alle garanzie a tempo indeterminato, permette al garante di comunicare formalmente alla banca la propria volontà di non garantire più le obbligazioni future dell'impresa.
È importante distinguere tra gli effetti sul futuro e quelli sul passato: il recesso, quando efficace, libera il garante dalle obbligazioni sorte dopo la comunicazione, ma non incide su quelle già esistenti al momento del recesso stesso, per le quali la garanzia resta pienamente operativa.
La forma della comunicazione di recesso è determinante: una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o una PEC con prova certa della data di invio e ricezione, sono strumenti indispensabili per poter dimostrare con certezza, in caso di successiva contestazione, il momento esatto in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti della banca.
