Il diritto della banca di agire contro il fideiussore per il pagamento del debito garantito è soggetto a un termine di prescrizione ordinaria decennale, ma la sua decorrenza segue regole tecniche spesso oggetto di contestazione specifica.
Il termine inizia a decorrere, di regola, dal momento in cui il debito principale diventa esigibile e la banca potrebbe far valere il proprio diritto, non dal momento della sottoscrizione della fideiussione stessa.
Numerosi atti interrompono la prescrizione, riavviandone il decorso da capo: una richiesta di pagamento formale inviata al garante, un atto di costituzione in mora, l'ammissione al passivo del credito principale in una procedura concorsuale del debitore.
Un elemento tecnico spesso decisivo riguarda l'articolo 1957 del Codice civile, che prevede la decadenza — non la prescrizione — del diritto della banca se non agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, salvo che il garante abbia validamente rinunciato a questa tutela, cosa che avviene quasi sistematicamente nelle fideiussioni omnibus standard.
