Il regolamento europeo sullo screening degli investimenti esteri diretti, comunemente indicato con l'acronimo FDI screening, ha introdotto un meccanismo di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri, senza tuttavia sostituire i singoli regimi nazionali di controllo, come il golden power italiano, che restano formalmente competenti per le decisioni finali.
Il meccanismo europeo prevede che, quando un investimento estero diretto in uno Stato membro viene notificato alle autorità nazionali competenti, gli altri Stati membri e la Commissione Europea abbiano la possibilità di presentare osservazioni, specie quando l'investimento potrebbe avere effetti su interessi strategici condivisi a livello europeo, come le catene di approvvigionamento critiche o le infrastrutture transfrontaliere.
L'obiettivo dichiarato di questa architettura è evitare che investitori extraeuropei possano sfruttare le differenze tra i regimi nazionali, dirigendo i propri investimenti verso gli Stati membri con controlli meno stringenti per acquisire, indirettamente, accesso a tecnologie o infrastrutture rilevanti per l'intero mercato europeo.
Per chi struttura operazioni di investimento estero verso l'Europa, questo significa che una notifica presentata in uno Stato membro può oggi produrre effetti indiretti anche in altri Paesi, attraverso il meccanismo di cooperazione, rendendo necessaria una valutazione preventiva non più limitata al solo regime nazionale del Paese target dell'investimento, ma estesa alla dimensione europea complessiva dell'operazione.
