Chi decide di estinguere anticipatamente un mutuo, magari per rifinanziarlo a condizioni migliori o per la vendita dell'immobile ipotecato, deve verificare se il contratto prevede una penale di estinzione anticipata e se questa risulta effettivamente legittima.
Per i mutui ipotecari destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, stipulati da persone fisiche, la legge ha abolito la penale di estinzione anticipata per i contratti sottoscritti successivamente a una determinata riforma normativa, rendendo il diritto all'estinzione senza costi aggiuntivi una tutela pressoché generalizzata per questa categoria di clienti.
Per i mutui non abitativi, o per quelli destinati a finalità imprenditoriali, la penale di estinzione anticipata resta in molti casi legittima se pattuita, ma deve rispettare criteri di proporzionalità e trasparenza nella sua formulazione contrattuale.
Un aspetto tecnico spesso trascurato riguarda il calcolo della penale stessa: alcune formule contrattuali, se non correttamente applicate, possono produrre un costo di estinzione superiore a quanto legittimamente dovuto, un elemento verificabile con un ricalcolo puntuale prima di procedere al pagamento.
