In materia di contratti bancari e finanziari, la legge impone il previo esperimento di un tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Questo significa che chi vuole citare in giudizio una banca deve prima attivare un procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, e solo se questo si conclude senza accordo può procedere con la causa vera e propria.
Il mancato esperimento della mediazione, quando obbligatoria, non è una semplice irregolarità procedurale: il giudice può dichiarare improcedibile la domanda, con la necessità di ripartire da capo dopo aver correttamente attivato il tentativo di conciliazione.
Nella pratica, la mediazione bancaria raramente si conclude con un accordo quando le posizioni delle parti sono distanti su questioni di diritto complesse, ma il passaggio resta comunque necessario: serve più a rispettare un requisito procedurale che a trovare realmente una composizione, salvo i casi in cui l'importo in gioco è contenuto e la banca preferisce chiudere rapidamente.
