Quando un'impresa non ha più prospettive di continuità e il piano prevede la liquidazione del patrimonio, il Codice della crisi impone una condizione che non esisteva nella stessa forma nella vecchia legge fallimentare: l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore.
La legge richiede che queste risorse esterne aumentino, in misura significativa, l'attivo disponibile per i creditori chirografari rispetto a quanto risulterebbe dalla sola liquidazione giudiziale del patrimonio esistente.
Nella pratica, l'apporto esterno arriva spesso da un terzo interessato a rilevare l'azienda o alcuni suoi asset, da un socio che immette nuova finanza, o da un investitore che scommette sul marchio o su specifici contratti dell'impresa in crisi.
Il punto controverso, spesso oggetto di contestazione da parte dei creditori dissenzienti, è la valutazione dell'apporto: deve essere reale e liquido, non un semplice impegno futuro condizionato, e va sempre verificato dall'attestatore indipendente prima del voto.
