Un equivoco frequente tra gli imprenditori è credere che l'accesso e l'omologazione del concordato preventivo mettano al riparo, in ogni caso, gli amministratori dalla responsabilità personale per la gestione precedente alla crisi.
Non è così: il concordato risolve la posizione dell'impresa nei confronti dei creditori concorsuali, ma non estingue automaticamente le azioni di responsabilità che soci, creditori o lo stesso commissario possono promuovere contro gli amministratori per condotte di mala gestio anteriori alla procedura.
Il punto di riferimento resta l'articolo 2086 del Codice civile, che impone agli amministratori di dotare l'impresa di assetti organizzativi adeguati e di attivarsi tempestivamente ai primi segnali di crisi: la loro violazione, se ha aggravato il dissesto, resta un fatto autonomamente perseguibile.
Diversa è invece la responsabilità per la gestione durante il concordato: se l'amministratore ha operato nel rispetto delle autorizzazioni del tribunale e delle indicazioni del commissario, la sua condotta in questa fase gode di una protezione più ampia, proprio perché sotto controllo giudiziale continuo.
