Uno dei punti che genera più incertezza tra imprenditori e controparti commerciali riguarda la sorte dei contratti pendenti al momento dell'ammissione al concordato preventivo.
La regola generale è la continuità: i contratti in corso di esecuzione proseguono normalmente, salvo diversa previsione del piano. Fornitori e clienti non possono invocare la sola apertura del concordato come causa automatica di risoluzione, se non è prevista espressamente da una clausola contrattuale valida.
Il debitore, con l'autorizzazione del tribunale, può però chiedere di sciogliersi da contratti che risultano eccessivamente onerosi rispetto al piano di risanamento, oppure di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, riconoscendo alla controparte un indennizzo per il pregiudizio subito.
Per i rapporti di lavoro dipendente si applicano regole ancora diverse, orientate a preservare i livelli occupazionali dove la continuità aziendale lo consente, con la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali specifici durante la fase di ristrutturazione.
