Ci sono pronunce che decidono una causa e pronunce che fermano un meccanismo. L'ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 della Prima Sezione civile della Cassazione (presidente Ferro, estensore Crolla) appartiene alla seconda specie. Non chiude il processo: lo sospende e rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda sull'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/1023. Ma lungo la strada affronta tre questioni che chiunque abbia costruito un concordato preventivo in continuità negli ultimi tre anni conosce bene, e su due di esse lascia intendere con chiarezza come le risolverebbe.
La pronuncia è già entrata nel circuito della giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 25 del 15 giugno 2026, la richiama espressamente proprio sul punto delle classi formate soltanto da chirografari. È un segnale: a meno di un mese dal deposito, un'ordinanza che formalmente non decide nulla viene già usata come argomento.
Il caso: sei classi, tre favorevoli, il 7% dei crediti
I fatti meritano di essere riportati con precisione, perché la struttura del voto è il cuore della questione.
Tutto nasce da un'istanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'apertura della liquidazione giudiziale. La società debitrice risponde con un ricorso per concordato con riserva ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice della crisi, e poi deposita un piano in continuità diretta accompagnato da una proposta di transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'articolo 88. Il piano prevede trentasei mesi di prosecuzione dell'attività, flussi destinati ai creditori per 350.000 euro e un apporto di terzi per 4.000.000 di euro, di cui 1.500.000 riferiti a crediti risarcitori nei confronti degli amministratori.
I creditori sono divisi in sei classi:
- prima classe, crediti ex articolo 2751-bis n. 1 del codice civile, pagati al 100%;
- seconda classe, crediti ex articolo 2751-bis nn. 2 e 3, pagati al 100%;
- terza classe, INPS e INAIL: privilegio per 285.670 euro pagato per intero fino al valore di liquidazione, e il 22% della parte degradata a chirografo, pari a 2.511.186 euro;
- quarta classe, Erario, per 8.492.667 euro, pagato al 22%;
- quinta classe, tributi locali, per 288.198 euro, pagati al 20%;
- sesta classe, chirografari, pagati al 20%.
Votano a favore la prima, la seconda e la sesta classe: il 7,074% del totale dei crediti. Votano contro, o non votano, la terza, la quarta e la quinta: il 92,926%. In altre parole, tutto il ceto pubblico dice no o tace, e il resto dice sì.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 7 luglio 2023, non omologa e apre la liquidazione giudiziale. La Corte d'appello di Firenze respinge il reclamo. La società ricorre in Cassazione con quattro motivi.
Un dettaglio temporale governa tutto il resto: il piano con la proposta di transazione fiscale è stato depositato il 12 dicembre 2022. Si applicano quindi gli articoli 88 e 112 del Codice nella versione anteriore al correttivo ter, il decreto legislativo n. 136 del 2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024. La norma transitoria dell'articolo 56, comma 3, di quel decreto stabilisce infatti che le nuove regole sull'articolo 88 valgono solo per le proposte di transazione presentate dopo quella data.
Primo principio: il cram down fiscale non si somma alla ristrutturazione trasversale
La prima questione è antica quanto il Codice: prima del correttivo ter, l'omologazione forzosa della transazione fiscale prevista dall'articolo 88, comma 2-bis, poteva essere usata dentro il concordato in continuità, per costruire la maggioranza delle classi richiesta dall'articolo 112, comma 2?
La giurisprudenza di merito si era spaccata. Da un lato chi escludeva la combinazione, facendo leva sull'incipit dell'articolo 88 («fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2») e sul fatto che il comma 2-bis richiamava soltanto l'articolo 109, comma 1, cioè le maggioranze del concordato liquidatorio. Dall'altro chi la ammetteva, valorizzando il riferimento dell'articolo 88, comma 2, all'attestazione di trattamento non deteriore nel concordato in continuità, la catena dei rinvii fra articolo 109 e articolo 112, e la scelta successiva del legislatore di prevedere espressamente la combinazione.
La Cassazione ritiene «più ragionevole» la prima tesi. L'argomento decisivo è sistematico. Il cram down fiscale è una norma eccezionale: trasforma un voto negativo, o un'astensione, in un voto favorevole, cioè una finzione giuridica. La ristrutturazione trasversale è a sua volta una deroga alla regola del rispetto della volontà espressa dalle classi. Innestare la prima nella seconda produrrebbe «un doppio meccanismo legale e virtuale» dagli effetti così pervasivi da richiedere una disciplina espressa, che prima del correttivo non c'era.
Il Collegio aggiunge un argomento che vale la pena memorizzare: il correttivo ter non ha chiarito nulla, ha innovato. Lo dimostra proprio la norma transitoria, che per questa sola parte limita l'applicazione alle proposte successive, mentre il resto del decreto si applica anche alle procedure in corso. Se fosse stata una norma interpretativa, non ci sarebbe stato bisogno di quella limitazione.
Il principio che, secondo l'ordinanza, «si imporrebbe» è netto: la disciplina dell'adesione forzosa del voto negativo o del non voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevista dall'articolo 88, comma 2-bis, nella formulazione anteriore al correttivo ter, non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall'articolo 112, comma 2.
Come funziona oggi, dopo il correttivo
Per chi lavora sui piani depositati dopo il 28 settembre 2024, l'ordinanza offre anche una ricostruzione chiara del regime vigente, utile come bussola.
Il nuovo articolo 88, comma 3, riguarda soltanto il concordato liquidatorio. Il comma 4 è riservato al concordato in continuità e prevede due strade. La prima è la «conversione»: il tribunale omologa se l'adesione dei creditori pubblici è determinante per raggiungere la maggioranza delle classi. La seconda è la «sterilizzazione»: il tribunale omologa se quella maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori pubblici. In entrambi i casi serve che il loro trattamento non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.
C'è però un limite che la Corte sottolinea: ai fini dell'approvazione «a minoranza», quella in cui basta una sola classe, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Il dissenso o l'inerzia del Fisco non possono mai essere convertiti nel voto della classe decisiva. La combinazione fra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale è quindi possibile solo per la maggioranza delle classi, non per l'omologazione con una sola classe.
Secondo principio: i chirografari non bastano da soli
Il terzo motivo di ricorso sosteneva che la classe dei chirografari, che aveva votato a favore, potesse essere la classe interessata sufficiente, da sola, all'omologazione.
Anche qui la Corte si orienta a respingere. L'articolo 112, comma 2, lettera d), nella versione applicabile, individua la classe decisiva in quella di creditori «che sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». Graduazione delle cause di prelazione, osserva il Collegio, è una formula con un significato tecnico preciso nel sistema degli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile: riguarda i crediti privilegiati. I chirografari non sono ordinati per grado, ma concorrono in proporzione secondo la par condicio. Sono fuori da quel sistema per definizione.
La ricorrente aveva obiettato che sotto i chirografari possono esistere classi di postergati o di soci. Vero, riconosce la Corte, ma si tratta di categorie che l'articolo 221 del Codice colloca nell'ordine di distribuzione della liquidazione giudiziale, non nella graduatoria dei creditori con prelazione. Il ragionamento porta a ritenere che la classe capace di sostenere da sola la ristrutturazione trasversale debba essere formata da privilegiati.
Sulla richiesta subordinata di rinviare anche questo punto alla Corte di giustizia, la Cassazione risponde di no: la questione non è rilevante ai fini della decisione.
La domanda a Lussemburgo: che cosa vuol dire «pregiudizio»
Resta l'ultima via: le prime due classi, pagate per intero, potevano essere la classe decisiva?
Qui la Corte non ha certezze, e lo dice. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva consente l'omologazione con il voto favorevole di almeno una classe «di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio». L'articolo 2 definisce parti interessate i creditori «sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano». Il considerando 54 precisa che per pregiudizio del creditore «si intende la riduzione del valore dei suoi crediti».
Il nodo è il tempo. Un creditore privilegiato pagato al 100%, ma oltre centottanta giorni dall'omologazione, subisce un pregiudizio? Il suo credito, in termini nominali, è integro. In termini economici, un pagamento differito vale meno di un pagamento immediato. La norma nazionale gli attribuisce il diritto di voto per l'intero proprio in ragione del differimento, ma non qualifica espressamente quella dilazione come pregiudizio.
La Corte distingue con finezza fra il differimento generalizzato, fisiologico in ogni piano per ragioni organizzative e irrilevante se riferito al singolo creditore, e il differimento individualizzato, riservato a una classe. È in quest'ultimo caso che la direttiva non consente di capire se l'incidenza del fattore temporale integri un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto, tale da rendere quel voto favorevole una vera manifestazione di sostegno al piano. C'è anche un problema testuale: il considerando è formulato in positivo e l'articolo in negativo, e non è chiaro se la nozione di «riduzione del valore» valga tanto per le parti interessate («affected parties») quanto per quelle che subiscono un pregiudizio («impaired parties»).
In mancanza di un acte clair, e senza un precedente della Corte di giustizia sul punto, la Cassazione, come giudice di ultima istanza, è obbligata al rinvio. Il quesito chiede se gli articoli 2 e 11 della direttiva ostino a un'interpretazione dell'articolo 112, comma 2, lettera d), nella versione anteriore al correttivo, secondo cui la classe privilegiata a cui è offerto l'integrale pagamento, anche oltre i centottanta giorni dall'omologa, non è classe di parti interessate o che subiscono un pregiudizio, perché non incisa.
Il quarto motivo, sull'apertura della liquidazione giudiziale in luogo dell'omologa, sarà esaminato dopo la risposta di Lussemburgo.
Che cosa cambia per chi ha un concordato aperto
Il rinvio pregiudiziale richiede tempo, e il tempo in una procedura concorsuale non è neutro. Ma l'ordinanza produce effetti immediati, per tre ragioni.
La prima riguarda i piani governati dalla disciplina anteriore al correttivo. Chi ha costruito la maggioranza delle classi contando sul cram down fiscale dentro la ristrutturazione trasversale ha oggi contro di sé l'orientamento dichiarato della Sezione specializzata. Non è ancora un principio di diritto enunciato, ma è la lettura che la Corte ritiene più ragionevole, argomentata in modo esteso. In una causa pendente, o in un reclamo, quel passaggio verrà citato dalla parte avversa alla prima occasione.
La seconda riguarda l'architettura delle classi. Una classe di privilegiati pagati per intero con dilazione è stata, nella prassi, uno strumento comodo: vota volentieri, perché prende tutto, e fornisce il voto «interessato» che serve. L'ordinanza mette in dubbio proprio questo schema. Fino alla risposta della Corte di giustizia, un piano la cui omologazione dipende soltanto dal voto di una classe così costruita poggia su un presupposto controverso. La prudenza suggerisce di non affidare l'esito del concordato a quell'unico pilastro, e di documentare fin dall'attestazione, se la si vuole comunque utilizzare, l'effetto economico del differimento sul valore del credito.
La terza riguarda i chirografari. L'idea che la classe chirografaria possa da sola sostenere l'omologazione esce indebolita. È un'indicazione che conta molto nei concordati di imprese piccole e medie, dove i privilegiati sono spesso quasi tutti pubblici e i chirografari sono l'unico bacino di voti favorevoli su cui l'imprenditore può davvero lavorare.
L'angolo del Diavolo
C'è una frase, nell'ordinanza, che riassume l'intera materia meglio di qualunque commento: il voto dei creditori è il «contrappeso e limite» all'intervento autoritativo del giudice che omologa. Il Codice della crisi ha sacrificato la consensualità in nome del salvataggio dell'impresa, e questa scelta è legittima. Ma ogni volta che si costruisce una classe il cui voto favorevole è scontato perché non perde nulla, si sta chiedendo al giudice di omologare contro chi perde davvero, usando il consenso di chi non ha niente da rischiare.
La Corte di giustizia dirà se la dilazione basta a trasformare quel consenso in un sostegno autentico. Nel frattempo, chi assiste un'impresa in crisi farebbe bene a porsi la domanda prima del deposito, non dopo il voto: se tolgo dal conto le classi che votano a favore perché sono pagate per intero, che cosa resta del mio consenso? Se la risposta è «niente», il piano non è un accordo con i creditori. È un accordo con se stessi, e i tribunali cominciano a vederlo.
