La Composizione negoziata della crisi d'impresa si apre con un'istanza telematica sulla piattaforma nazionale gestita da Unioncamere. Non è un tribunale a nominare l'esperto: è una commissione regionale, istituita presso ciascuna Camera di Commercio, a selezionarlo da un elenco di professionisti abilitati — commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con formazione specifica.
La commissione valuta l'istanza entro pochi giorni e assegna un esperto la cui competenza dovrebbe corrispondere al settore dell'impresa in crisi: un conto diverso per un'azienda manifatturiera rispetto a una di servizi o a una realtà agricola.
L'incarico dell'esperto non è a tempo indeterminato: la legge prevede una durata iniziale di 180 giorni, prorogabile una sola volta su richiesta motivata. In questa finestra l'esperto deve condurre le trattative con i creditori, verificare la concreta possibilità di risanamento e redigere le relazioni periodiche che il tribunale può consultare in caso di misure protettive.
Il punto che molti imprenditori sottovalutano: l'esperto non decide al posto tuo. Non ha poteri gestori, non firma contratti, non sostituisce l'organo amministrativo. Il suo mestiere è facilitare — mettere intorno al tavolo i creditori giusti, verificare la sostenibilità del piano, e certificare (o negare) che la trattativa ha una prospettiva concreta.
