La commissione di massimo scoperto, applicata storicamente dalle banche per remunerare la messa a disposizione di una linea di credito indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, è stata per anni al centro di un'incertezza interpretativa sul suo trattamento ai fini del calcolo del tasso usurario.
L'orientamento più risalente tendeva a escluderla dal calcolo del tasso effettivo globale, trattandola come una voce di costo autonoma non direttamente collegata al costo del credito erogato.
La giurisprudenza più recente, incluse pronunce della Cassazione degli ultimi anni, ha progressivamente ricondotto la commissione di massimo scoperto — o le sue evoluzioni successive come la commissione di disponibilità fondi — nel perimetro degli oneri da considerare nel calcolo del tasso effettivo da confrontare con la soglia usura.
Per i rapporti bancari ancora aperti o chiusi da meno del termine di prescrizione, questa evoluzione giurisprudenziale rende ancora attuale la verifica: un rapporto che appariva formalmente lecito con il vecchio criterio di calcolo può risultare oggi contestabile, se ricalcolato includendo correttamente queste voci di costo.
