Uno dei principi fondamentali della disciplina della cessione del credito, applicabile pienamente anche alla cessione di crediti NPL a fondi o veicoli di cartolarizzazione, è che il debitore conserva integralmente tutte le eccezioni e difese che poteva far valere nei confronti del creditore originario.
Questo significa che se il debitore aveva già maturato, prima della cessione, la possibilità di contestare l'importo del debito per anatocismo illegittimo, per superamento della soglia usura, o per qualsiasi altro vizio del rapporto originario con la banca cedente, mantiene pienamente il diritto di far valere queste stesse contestazioni nei confronti del nuovo creditore cessionario.
Il cessionario acquista il credito nella stessa condizione giuridica in cui si trovava presso il cedente originario, senza alcuna sanatoria automatica di eventuali vizi preesistenti: un fondo che acquista un portafoglio di NPL a un prezzo scontato proprio per il rischio di contenzioso legato a questi vizi deve considerarli come parte integrante del rischio dell'investimento effettuato.
Per il debitore che si trova a dover gestire un credito ceduto, questo principio significa concretamente che il cambio di creditore non è mai, di per sé, un motivo per rinunciare a contestazioni già fondate sul rapporto originario: la strategia difensiva costruita nei confronti della banca cedente resta pienamente valida ed efficace anche nei confronti del nuovo titolare del credito.
