L'anatocismo indica la produzione di interessi su interessi già maturati e non pagati: un meccanismo che, se non regolato, può far crescere in modo esponenziale l'esposizione debitoria di un cliente nel tempo.
L'articolo 120 del Testo Unico Bancario, nella sua formulazione attuale, vieta la capitalizzazione periodica degli interessi debitori nei conti correnti, salvo un meccanismo specifico che prevede la stessa periodicità di conteggio sia per gli interessi a debito sia per quelli a credito del cliente.
Nella pratica dei vecchi contratti bancari, l'anatocismo si riconosce quando gli interessi maturati in un trimestre, se non pagati, si sommano al capitale e producono a loro volta interessi nel trimestre successivo, con una progressione che nel tempo diventa significativa.
La giurisprudenza, con un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2018, ha chiarito i criteri per distinguere le clausole anatocistiche illegittime da quelle conformi alla disciplina più recente, con effetti concreti sui rapporti bancari ancora in essere o già chiusi ma non prescritti.
