L'articolo 2086 del Codice civile, nella sua formulazione riscritta dal Codice della crisi, impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Non esiste un modello unico valido per tutte le imprese: l'adeguatezza va valutata in concreto, considerando il settore, la complessità operativa, il numero di dipendenti e la struttura finanziaria specifica di ciascuna realtà.
La funzione di questi assetti è duplice: da un lato consentire la rilevazione tempestiva della crisi, dall'altro permettere all'organo amministrativo di attivarsi senza indugio con gli strumenti previsti dalla legge, dalla Composizione negoziata agli accordi di ristrutturazione.
La violazione di questo obbligo non è una mera irregolarità formale: se la mancata adozione di assetti adeguati ha impedito una rilevazione tempestiva della crisi e ne ha aggravato le conseguenze, diventa un elemento centrale in un'eventuale azione di responsabilità contro gli amministratori.
