Nelle società dotate di collegio sindacale, la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi non è compito esclusivo degli amministratori: la legge attribuisce ai sindaci uno specifico dovere di controllo su questo profilo, distinto dalla tradizionale funzione di verifica della legittimità degli atti sociali.
Il collegio sindacale deve monitorare non solo l'esistenza formale di un sistema di adeguati assetti, ma la sua reale funzionalità: se gli indicatori esistono solo sulla carta ma non vengono mai effettivamente utilizzati dall'organo amministrativo, il sindaco diligente deve segnalarlo.
La giurisprudenza più recente ha iniziato a riconoscere una responsabilità concorrente dei sindaci quando la crisi si aggrava per l'inerzia degli amministratori e i sindaci, pur avendo elementi per accorgersene, non hanno esercitato i propri poteri di sollecitazione e, se necessario, di segnalazione agli organi competenti.
Per i sindaci, questo si traduce in un dovere di documentazione attiva: verbalizzare le proprie richieste di informazioni agli amministratori sull'adeguatezza degli assetti, e le eventuali risposte insoddisfacenti ricevute, diventa un elemento difensivo importante in caso di successiva contestazione di responsabilità.
