Le imprese italiane con creditori finanziari internazionali — banche estere, fondi di investimento, obbligazionisti non residenti — devono considerare, nella costruzione di un accordo di ristrutturazione, la disciplina europea sul riconoscimento reciproco delle procedure di insolvenza.
Il regolamento UE sulle procedure di insolvenza stabilisce che una procedura aperta nello Stato membro dove si trova il centro degli interessi principali del debitore — il cosiddetto COMI — viene riconosciuta automaticamente negli altri Stati membri, senza bisogno di un procedimento di exequatur separato.
Questo significa che un accordo di ristrutturazione omologato in Italia, se l'impresa ha il proprio COMI in territorio italiano, produce effetti anche sui creditori esteri, incluse eventuali misure protettive concesse dal tribunale italiano.
La complessità pratica sta nella comunicazione e nella traduzione della documentazione: creditori esteri, specie se non abituati al sistema concorsuale italiano, richiedono spesso un accompagnamento più intenso per comprendere meccanismi come il cram-down fiscale o l'efficacia estesa, che non hanno sempre un equivalente diretto nei loro ordinamenti di origine.
