Capita, nella pratica, che un creditore firmi l'adesione a un accordo di ristrutturazione e successivamente, prima dell'omologazione, cambi valutazione — magari perché emergono nuove informazioni sulla situazione dell'impresa, o perché cambia la propria strategia interna di recupero crediti.
Il principio generale è che l'adesione, una volta perfezionata, vincola il creditore secondo le regole ordinarie sui contratti: recedere unilateralmente non è possibile senza una causa giuridicamente valida.
Le eccezioni si aprono quando il creditore dimostra vizi del consenso — un'informazione decisiva taciuta o falsata nella fase di negoziazione — oppure quando l'accordo stesso prevede clausole risolutive condizionate al verificarsi di eventi specifici, come il mancato raggiungimento della soglia complessiva di adesione entro una data.
In sede di omologazione, il tribunale verifica comunque la genuinità del consenso prestato dai creditori aderenti: un'adesione ottenuta con pressioni scorrette o informazioni incomplete può essere contestata anche in quella sede, con il rischio di far cadere l'intero accordo se il creditore in questione era determinante per raggiungere la soglia di legge.
