FINANZA STRAORDINARIA · PRIVATE DEBT
Dal 16 aprile prestare è un mestiere autorizzato. E chi presta tiene il 5% della corda.
AIFMD II va recepita dagli Stati membri entro il 16 aprile 2026. Non è un aggiornamento tecnico tra i tanti: è il cambiamento più pesante per il private credit europeo da oltre un decennio, perché prende un settore cresciuto per anni fuori dal perimetro di vigilanza pieno e gli disegna intorno un recinto normativo vero.
Il salto di categoria
La direttiva del 2011 regolava i gestori di fondi alternativi, ma trattava l'origination di prestiti come un'attività accessoria, non centrale. AIFMD II la classifica formalmente come funzione core del gestore. Vuol dire che un fondo che vuole originare prestiti — non solo comprarli sul mercato secondario, ma erogarli direttamente a un'impresa — deve essere espressamente autorizzato a farlo dal proprio regolatore. Chi oggi opera senza quella autorizzazione specifica dovrà ottenerla o smettere.
Le tre leve tecniche che ridisegnano il mercato
- Leva finanziaria limitata per legge. Tetto al 175% per i fondi aperti (open-ended) e al 300% per i fondi chiusi (closed-ended). Sopra quella soglia, semplicemente, non si può strutturare.
- Retention obbligatoria del 5%. Il gestore che origina un prestito deve trattenerne almeno il 5% del valore nozionale invece di rivenderlo tutto sul mercato. È lo stesso principio dello "skin in the game" già visto dopo la crisi 2008 per le cartolarizzazioni bancarie, applicato ora al private credit.
- Policy e procedure documentate per la concessione, la valutazione e il monitoraggio del credito diventano obblighi verificabili dal regolatore, non semplici buone pratiche interne.
Un'Europa a due velocità
Germania, Lussemburgo e Olanda hanno già pubblicato le bozze di recepimento nazionale. Belgio, Francia, Italia e Spagna, alla data di questa analisi, non lo hanno fatto. Nel frattempo, in ottobre 2025, la Commissione europea ha annunciato il rinvio delle misure tecniche di secondo livello — quelle che specificano i dettagli operativi — a dopo il 1° ottobre 2027. Il risultato pratico è un impianto normativo con il perimetro già fissato ma i dettagli tecnici ancora in sospeso per un anno e mezzo abbondante. Chi struttura un'operazione oggi lavora su un pavimento che è stato posato solo a metà.
Cosa significa per chi valuta un'azienda o negozia il suo finanziamento
Il valore di un'azienda non è un numero. È il numero che qualcuno è disposto a difendere davanti a un giudice.
Il credito privato oggi ha lo stesso identico problema di ogni valutazione aziendale: vale quello che regge quando l'autorità di vigilanza chiede le carte. Un fondo che ha originato un prestito senza l'autorizzazione richiesta, o che non rispetta i tetti di leva, non ha semplicemente un problema di compliance interna — ha un prestito la cui stessa validità regolatoria può essere messa in discussione, con conseguenze potenziali sulla sua esigibilità e sul rapporto con i co-investitori.
Il costo che nessuno annuncia nei comunicati stampa
La buona notizia è reale: il private debt esce da una zona grigia regolatoria e diventa un canale con regole scritte, più solido sia per chi ci mette il capitale sia per l'impresa che lo riceve. La cattiva notizia è altrettanto reale: la retention obbligatoria del 5% e i limiti di leva hanno un costo economico diretto per il gestore, e quel costo — come sempre in finanza — non resta nel bilancio del fondo. Torna nel prezzo del denaro che arriva all'impresa. La finanza alternativa costava relativamente poco perché chiedeva relativamente poco. Da qui in avanti chiederà di più in termini di struttura e documentazione, e quel di più si tradurrà in un margine più alto sul prestito. Il conto, come sempre in questi passaggi regolatori, lo paga per ultima l'impresa che non ha alternative al credito privato.
Per chi sta negoziando in questi mesi
Prima di firmare un term sheet con un fondo di private debt, la domanda operativa è: quel gestore ha già l'autorizzazione AIFMD II per l'origination nel proprio Stato membro, o sta ancora operando nel regime transitorio? La risposta cambia il profilo di rischio regolatorio dell'intera operazione, non solo la sua conformità formale.
Aldric
Svizzera · 21 agosto 2026