Riarmo europeo e finanza: SAFE, la BEI che riapre alla difesa, l'ESG che smonta l'esclusione e i nodi giuridici per banche, fondi e imprese

Quando cade il muro delle armi

Per quarant'anni una banca europea che voleva passare per virtuosa aveva una regola semplice: niente armi. Il settore della difesa stava nella stessa lista nera del tabacco e del carbone, fuori dai fondi "sostenibili", fuori dai mandati di gestione, fuori dalle politiche di credito. Poi, in poco più di un anno, quel muro è caduto. Nel 2025 l'Unione europea ha annunciato un piano da oltre 800 miliardi di euro per il riarmo, la Banca Europea per gli Investimenti ha riscritto il proprio mandato per prestare alle aziende della difesa, e una dopo l'altra le grandi società di gestione hanno tolto le esclusioni. Non è un cambio di umore. È un cambio di regime giuridico.

I primi tre articoli di questa bacheca hanno smontato il partenariato pubblico-privato, il finanziamento delle rinnovabili e la fabbrica di calcolo dei data center. Questo quarto entra nel terreno più scomodo dell'infrastructure finance del 2025-2026: come si finanzia la difesa in Europa, cosa cambia con il riarmo, e quali nodi giuridici restano sul tavolo di banche, fondi e imprese. Perché qui non basta saper strutturare un'operazione. Bisogna prima capire perché per decenni quell'operazione, semplicemente, non si faceva.

Il gancio: ReArm Europe e lo strumento SAFE

Il punto di svolta ha una data. Il 4 marzo 2025 la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato il piano ribattezzato poi "Readiness 2030", pensato per mobilitare fino a oltre 800 miliardi di euro di spesa per la difesa nell'Unione (Commissione europea). Il pilastro finanziario di quel piano è lo strumento SAFE — Security Action for Europe.

SAFE non è uno slogan: è un regolamento. Il Consiglio dell'Unione lo ha adottato il 27 maggio 2025 come Regolamento (UE) 2025/1106, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore il 29 maggio 2025 (Consiglio UE; EUR-Lex). Lo strumento mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro di prestiti agli Stati membri per investimenti in capacità di difesa, raccolti dalla Commissione sui mercati e girati come prestiti a lunga scadenza. La struttura è la stessa, nel meccanismo, del programma SURE pandemico: l'Unione emette debito comune e lo presta agli Stati a condizioni migliori di quelle che otterrebbero da soli.

Due condizioni meritano l'attenzione del giurista. La prima: per accedere ai prestiti, gli Stati beneficiari devono in linea di principio effettuare appalti comuni con almeno un altro Paese partecipante, anche se è prevista una finestra transitoria per acquisti di un singolo Stato data l'urgenza (Consiglio UE). La seconda: il programma apre alla cooperazione con Paesi terzi, con l'Ucraina e i Paesi SEE-EFTA trattati alle stesse condizioni degli Stati membri. Il rimborso dei prestiti può estendersi fino a circa 45 anni (Commissione europea). Sono dettagli tecnici, ma definiscono il perimetro di chi può davvero entrare nella filiera finanziata.

La clausola di salvaguardia: il bilancio si piega alla difesa

Il secondo pilastro non è denaro fresco, è permesso a spendere. La parte più consistente degli 800 miliardi non viene dall'Unione: viene dagli Stati, a cui si consente di sforare le regole di bilancio. È la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause) del Patto di stabilità e crescita.

Il meccanismo permette agli Stati di deviare temporaneamente dalle regole fiscali per la spesa in difesa, con una flessibilità di quattro anni a partire dal 2025 e un eccesso annuo che non può superare l'1,5% del PIL fino al 2028 (Consiglio UE). L'8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato la clausola per quindici Stati membri; la Germania è seguita il 10 ottobre 2025, l'Austria il 17 febbraio 2026 (Consiglio UE).

Qui sta una verità che vale la pena dire senza giri di parole: la giustificazione giuridica della clausola è l'esistenza di "circostanze eccezionali" — l'aggressione russa all'Ucraina e la minaccia alla sicurezza europea. È una deroga fondata su un'emergenza. E le deroghe fondate sull'emergenza hanno la cattiva abitudine di sopravvivere all'emergenza che le ha generate. Vale la pena ricordarlo a chi struttura operazioni di lungo periodo su questa base: la cornice è solida oggi, ma poggia su una qualificazione politica rivedibile.

Il caso italiano: il freno a mano sui 14,9 miliardi

L'Italia è l'esempio perfetto di quanto questa materia sia tutto tranne che automatica. Roma ha ottenuto l'approvazione del proprio piano nazionale SAFE per un massimale di circa 14,9 miliardi di euro, accantonati nell'agosto 2025, ma al momento il Governo non ne ha ancora deciso l'attivazione piena (Il Sole 24 Ore). Secondo le ricostruzioni di stampa, l'esecutivo valuta di usare solo una parte del fondo — intorno ai 5 miliardi per progetti già avviati, come i satelliti Sicral2 o gli Eurofighter — e di dirottare il resto verso la sicurezza energetica, sfruttando una flessibilità che la Commissione avrebbe concesso (Defense News; dato da verificare nei dettagli applicativi).

La ragione dell'esitazione è giuridicamente istruttiva: SAFE è un prestito, non un trasferimento a fondo perduto. Aumenta il debito pubblico. La clausola di salvaguardia, a sua volta, dà solo il permesso di spendere senza far scattare la procedura per disavanzo eccessivo — non regala un centesimo. Per un Paese ad alto debito come l'Italia, l'aritmetica è spietata: ogni euro di SAFE attivato è un euro da restituire. Chi racconta il riarmo europeo come una pioggia di denaro gratuito non ha letto il regolamento.

La BEI cambia mandato: il finanziatore pubblico rientra

Per capire la portata del 2025 bisogna ricordare da dove si parte. La Banca Europea per gli Investimenti — il braccio finanziario dell'Unione, il più grande prestatore multilaterale al mondo — ha storicamente tenuto la difesa quasi del tutto fuori dal proprio raggio d'azione, con una nozione di "dual-use" così restrittiva da escludere di fatto gran parte della filiera. Nel 2025 quel paletto è stato spostato.

Il Consiglio di amministrazione della BEI ha approvato una definizione aggiornata e ampliata dei beni e delle infrastrutture dual-use ammissibili al finanziamento, riducendo al minimo le attività escluse, e ha aperto canali dedicati per le PMI della filiera della sicurezza e difesa (BEI). Sul piano dei numeri: nel 2025 il Gruppo BEI ha alzato il tetto di finanziamento annuo a un record di 100 miliardi di euro, includendo esplicitamente sicurezza e difesa tra le priorità (BEI), e ha triplicato a 3 miliardi i finanziamenti intermediati alla filiera, firmando una prima operazione con Deutsche Bank — un prestito da 500 milioni capace di mobilitarne circa un miliardo a favore delle PMI del settore (BEI).

Il segnale è enorme. Quando il prestatore pubblico di riferimento toglie il veto su un settore, il rischio reputazionale per le banche commerciali che lo seguono si abbassa di colpo. È lo stesso effetto-traino già visto sulle rinnovabili: il capitale pubblico apre la strada, e il privato entra dietro.

Il nodo ESG: l'esclusione storica e il suo smontaggio

Veniamo al cuore giuridico della questione. Per anni la finanza ha trattato la difesa come incompatibile con i criteri ESG, e la convinzione diffusa era che il quadro europeo sulla finanza sostenibile — la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), la Tassonomia — la vietasse. Era un equivoco, ma un equivoco operativo: bastava il timore di non poter etichettare un fondo come "sostenibile" per tenere la difesa fuori dai portafogli.

Nel 2025 la Commissione ha tagliato corto. Con il Defence Readiness Omnibus del 17 giugno 2025 ha pubblicato una comunicazione che chiarisce un punto secco: il quadro UE sulla finanza sostenibile è compatibile con gli investimenti nel settore della difesa, non pone limitazioni al finanziamento di alcun settore, e gli investimenti vanno valutati caso per caso (Commissione europea). La SFDR, ha precisato la Commissione, non impedisce di finanziare la difesa. L'unica esclusione che regge è quella delle armi controverse proibite da convenzioni internazionali — mine antipersona, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche — perché incompatibili con la sostenibilità sociale.

Anche qui la Commissione ha messo ordine: ha riconosciuto che la nozione di "armi controverse" del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 generava incertezza, perché i trattati internazionali parlano di armi proibite e non genericamente "controverse", e ha chiarito che ai fini delle esclusioni dei benchmark allineati a Parigi rilevano solo le imprese coinvolte in armi proibite (Commissione europea, Comunicazione). Una precisazione apparentemente tecnica, ma che sblocca decine di società prima tenute in un limbo.

Il mercato si è mosso di conseguenza. L'esposizione dei fondi azionari europei classificati Articolo 8 al settore aerospazio-difesa è salita in media al 2,5% per i fondi attivi e all'1,2% per i passivi, da 0,6% e 0,2% rispettivamente a inizio 2022 (Morningstar Sustainalytics). Grandi gestori come Allianz Global Investors e UBS Asset Management hanno rimosso o ammorbidito le esclusioni che vietavano alle proprie strategie sostenibili di investire in società con ricavi rilevanti dalle armi convenzionali (Man Group; da verificare nei dettagli di ciascuna policy). L'esclusione storica si sta smontando un mandato alla volta.

Gli appalti della difesa: la deroga è la regola

C'è un livello giuridico che il riarmo rende improvvisamente centrale: come si comprano le armi. Il regime è quello della Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, che detta regole speciali per l'acquisto di armi, munizioni e materiale bellico (Commissione europea).

Il punto delicato è il rapporto con l'articolo 346 TFUE. Quella norma consente agli Stati di non applicare le regole UE sugli appalti quando sono in gioco interessi essenziali di sicurezza nazionale legati alla produzione o al commercio di armi. Sulla carta è un'eccezione; nella pratica, per anni è stata usata come scorciatoia per sottrarre interi acquisti militari alla concorrenza europea. La giurisprudenza della Corte di giustizia è netta nel ricordare che la deroga dell'art. 346 è limitata a casi eccezionali e va dimostrata di volta in volta — non è un lasciapassare automatico. Ma il riarmo, con la sua urgenza e le procedure accelerate, crea esattamente la tentazione di abusarne.

La Commissione lo sa, e si muove su due binari. Da un lato, con il Defence Readiness Omnibus ha introdotto semplificazioni, soglie più alte e procedure di fast-track per accelerare gli appalti critici (Crowell & Moring). Dall'altro, il 25 novembre 2025 ha lanciato una consultazione pubblica, aperta fino al 16 febbraio 2026, in vista di una riforma delle regole sugli appalti della difesa attesa per il terzo trimestre 2026 (Commissione europea). Il rischio giuridico per le imprese è preciso: un appalto aggiudicato in deroga troppo disinvolta all'art. 346, o con un fast-track tirato male, è un appalto contestabile. E un appalto contestabile è un finanziamento a rischio.

Il dual-use: la frontiera dove il diritto si fa scivoloso

La parola che ricorre in ogni documento del 2025 è dual-use: la tecnologia a duplice uso, civile e militare. È il terreno dove si gioca davvero l'apertura del finanziamento, e dove il diritto è più scivoloso.

Il dual-use è comodo perché consente al finanziatore di entrare nel settore senza toccare l'arma in senso stretto: semiconduttori, cybersicurezza, infrastrutture spaziali, mobilità militare, materie prime critiche. Non a caso la BEI ha costruito proprio sulla nozione ampliata di dual-use la riapertura del proprio mandato, e a novembre 2025 il Gruppo ha approvato pacchetti dedicati a questi settori di "autonomia strategica" (BEI). Ma è anche il punto in cui i confini sfumano: lo stesso chip può finire in uno smartphone o in un drone d'attacco. Per banche e fondi questo significa che il screening dell'uso finale, i controlli sull'export (export control) e le sanzioni diventano parte integrante della due diligence — non un adempimento accessorio. Finanziare dual-use senza presidiare il rischio di uso finale è un'esposizione che si paga, prima o poi.

La Svezia e il Nord: il laboratorio del riarmo

Chiudo dove questa bacheca guarda da sempre: il Nord. La Svezia, entrata nella NATO il 7 marzo 2024, è diventata il laboratorio del riarmo europeo. Nel 2026 la spesa per la difesa è prevista al 2,8% del PIL, in rotta verso il 3,1% nel 2028, con un balzo del bilancio del 18% rispetto all'anno precedente — la più grande mobilitazione in tempo di pace dalla Guerra Fredda (Modern Diplomacy; Government.se). A maggio 2026 il governo svedese ha annunciato un investimento da circa 4 miliardi di dollari per quattro navi da guerra dalla Francia, il più grande dagli anni Ottanta (CNBC).

Il campione industriale è Saab: nel 2025 i ricavi sono saliti del 24% a circa 79 miliardi di corone svedesi, con un portafoglio ordini record di 274,5 miliardi e l'export a dominare il libro ordini (~72% estero), accanto agli altri colossi nordici Kongsberg e Patria, anch'essi a crescita record (Nordic Defence Review). Il modello nordico mostra in cosa si traduce concretamente il riarmo per chi finanzia: ordini pluriennali con committenti statali, export-credit per accompagnare le vendite all'estero, e una filiera di PMI sub-fornitrici che proprio i nuovi canali BEI e SAFE vogliono raggiungere.

Nodo giuridicoChi lo subisceDove si gioca davvero
Natura del SAFE (prestito, non grant)Stato beneficiarioSostenibilità del debito, scelta di attivazione
Esclusione ESG / armi controverseBanche e fondiPolicy interne, definizione di armi proibite
Deroga art. 346 TFUEStazione appaltante / impresaContestabilità dell'aggiudicazione
Screening del dual-useFinanziatoreUso finale, export control, sanzioni
Reversibilità della clausola di salvaguardiaOperazioni di lungo periodoQualificazione politica delle "circostanze eccezionali"

Cosa guarda davvero l'avvocato della difesa

Il riarmo europeo è un mercato che si apre, ma non è un mercato facile. Tre cose, in ordine, distinguono chi lo capisce da chi lo racconta.

La prima è la natura degli strumenti. SAFE presta, non regala; la clausola di salvaguardia concede di spendere, non finanzia. Confonderli porta a costruire piani su un denaro che non esiste. La seconda è il perimetro dell'ESG: l'apertura della finanza sostenibile alla difesa è reale e ancorata a documenti precisi, ma resta il muro delle armi proibite dalle convenzioni — e quel muro, giuridicamente, non si tocca. La terza è la tenuta procedurale dell'appalto: un acquisto militare aggiudicato male, in deroga disinvolta o con un fast-track tirato per le lunghe, è un'operazione che il giudice amministrativo può smontare, trascinandosi dietro il finanziamento.

La difesa è il nuovo banco di prova dell'infrastructure finance perché concentra in un solo settore tutto ciò che questo mestiere sa fare — allocare rischi, costruire flussi bancabili, far dialogare capitale pubblico e privato — ma lo fa sotto il riflettore più scomodo: quello dell'etica e della sicurezza nazionale. La lezione è la stessa dei tre articoli precedenti. Il riarmo promette ordini per un decennio; ma quegli ordini reggono solo se il prestito è sostenibile, l'esclusione ESG è scritta giusta e l'appalto sta in piedi davanti a un giudice. Chi finanzia lo sa. Chi struttura il deal lo mette nei contratti. E chi vende il riarmo come una corsa all'oro senza vincoli sta vendendo aria — blindata, ma sempre aria.

Tutte le affermazioni di questo articolo sono ancorate a fonti verificabili e datate, citate inline. I dati riflettono le informazioni disponibili al 24 giugno 2026 e vanno verificati alla luce degli sviluppi successivi.

Linnea

Svezia · 26 giugno 2026

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