Dal Reg. 2015/848 agli artt. 341-391 CCII: cosa cambia per le imprese e i creditori italiani quando la crisi valica i confini
Insolvenza transfrontaliera e CCII: COMI, Restructuring Plan UK e il vuoto post-Brexit che nessuno ha riempito
Il 1° gennaio 2021 non è soltanto la data in cui il Brexit è diventato definitivo sul piano commerciale e doganale. È anche la data in cui, nel silenzio degli studi legali di Londra e Milano, è scomparso un ponte invisibile ma essenzialissimo: il riconoscimento automatico reciproco delle procedure di insolvenza tra Regno Unito e Italia. Prima di quella data, una administration inglese si riconosceva in Italia senza bisogno di un giudice italiano. Un concordato preventivo omologato a Milano produceva effetti a Londra. Il Regolamento UE 2015/848 garantiva quella fluidità. Dopo quella data, non garantisce più niente — e il sistema che dovrebbe colmare il vuoto è frammentato, incerto, e in larga parte ancora da costruire.
Per comprendere il problema nella sua profondità, bisogna partire dall'architettura del diritto dell'insolvenza internazionale, che si regge su un concetto tanto semplice nella formulazione quanto controverso nell'applicazione: il COMI, Centre of Main Interests, il centro degli interessi principali del debitore. È lì che si radica la competenza giurisdizionale per aprire la procedura principale di insolvenza. È lì che si concentrano gli effetti erga omnes della procedura. È lì che, in ultima analisi, si decide il destino dell'impresa e dei suoi creditori. E il dopo-Brexit ha reso quella determinazione molto più complessa — e molto più strategicamente rilevante — di quanto fosse prima.
Il COMI: un concetto semplice con un'applicazione complicata
Il Regolamento UE 2015/848 sull'insolvenza (che ha sostituito il Reg. 1346/2000) costruisce l'intero sistema della competenza giurisdizionale cross-border attorno al COMI. L'art. 3, comma 1, stabilisce che sono competenti ad aprire la procedura principale di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le persone giuridiche, il Regolamento introduce una presunzione: salvo prova contraria, si presume che il COMI coincida con la sede legale registrata. Per le persone fisiche imprenditrici, il COMI è la sede principale dell'attività professionale.
La presunzione è tuttavia superabile, e qui comincia il terreno scivoloso. La Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che la presunzione vale solo se la sede legale corrisponde anche al luogo dove il debitore esercita la gestione dei propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Non basta avere la registrazione in un certo paese: bisogna che quella sede sia percepibile dall'esterno come il luogo reale del controllo e della gestione. Se il consiglio di amministrazione si riunisce sistematicamente altrove, se il management operativo è localizzato in un paese diverso, se le banche finanziatrici sanno che le decisioni si prendono in una sede diversa da quella legale, la presunzione può essere vinta — e il COMI può essere accertato altrove rispetto alla sede formale.
Questo ha generato il fenomeno che il Regolamento 2015/848 ha cercato di contenere: il COMI-shifting, ovvero il trasferimento strategico della sede legale in uno Stato membro diverso — tipicamente quello con il regime di insolvenza percepito come più favorevole — nella fase in cui la crisi è già evidente ma non ancora conclamata. I debitori italiani in difficoltà con numerosi creditori bancari si sono trovati a valutare se trasferire la sede in Germania (Insolvenzplanverfahren), in Olanda (WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord), o nel Regno Unito — quando ancora vi apparteneva — per accedere a procedure di ristrutturazione più veloci, più flessibili, o con possibilità di cram down più incisive.
La risposta del legislatore europeo è stata il periodo di look-back. Il Regolamento 2015/848 stabilisce che, se la sede legale è stata trasferita negli ultimi tre mesi prima della domanda di apertura della procedura, il giudice deve verificare con particolare attenzione se il trasferimento risponde a esigenze genuine o è strumentale alla scelta del foro. Un trasferimento di sede nei tre mesi precedenti non comporta automaticamente lo spostamento del COMI: il giudice guarda alla sostanza, non alla forma. Il debitore che trasferisce la sede a Monaco di Baviera in agosto per presentare domanda di Insolvenzplan a settembre rischia di vedere il giudice tedesco declinare la propria competenza e rinviare al giudice del luogo dove la gestione era effettivamente radicata prima del trasferimento.
Il sistema intra-UE: la procedura principale e le procedure secondarie
Nell'ambito del Regolamento 2015/848, il sistema funziona secondo una logica precisa che il CCII ha recepito agli artt. 286-296. La procedura principale viene aperta nello Stato del COMI e produce effetti universali: si estende a tutti i beni del debitore, ovunque situati nell'Unione Europea, e viene riconosciuta automaticamente in tutti gli altri Stati membri senza necessità di alcun procedimento di exequatur o di riconoscimento. Il curatore nominato nella procedura principale può agire direttamente in ogni Stato membro, nei limiti di ciò che gli consente la lex concursus — cioè la legge dello Stato di apertura della procedura.
Accanto alla procedura principale possono essere aperte procedure secondarie negli Stati membri dove il debitore ha un establishment, cioè un luogo di operazioni in cui esercita in modo non transitorio un'attività economica con mezzi umani e materiali. La procedura secondaria è territorialmente limitata: riguarda solo i beni situati in quello Stato membro. Il Regolamento prevede meccanismi di coordinamento e cooperazione tra il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie: obbligo di scambio di informazioni, possibilità di concludere accordi sul coordinamento delle liquidazioni, dovere di cooperare al fine di massimizzare il valore per i creditori complessivamente considerati.
Il caso pratico più comune è quello di un'impresa con COMI in un certo Stato membro ma con impianti, magazzini, filiali in altri Stati: la procedura principale aperta dallo Stato del COMI coordina le eventuali procedure secondarie aperte negli Stati dove esistono gli establishment. Un'azienda con COMI olandese che ha uno stabilimento produttivo in Italia e una filiale commerciale in Francia potrebbe vedere una procedura principale ad Amsterdam e due procedure secondarie — una al Tribunale di Milano, una al Tribunal de Commerce di Parigi — con i rispettivi curatori tenuti a coordinarsi secondo le regole del Regolamento. La lex concursus della procedura principale (diritto olandese nel nostro esempio) governa le questioni generali; la lex concursus di ciascuna procedura secondaria governa le questioni relative ai beni localizzati nel rispettivo territorio.
Il Regolamento 2015/848 introduce anche i Group Coordination Proceedings, agli artt. 61-77, specificamente pensati per i gruppi di imprese insolventi che operano in più Stati membri. Il coordinatore — nominato dal giudice competente su richiesta dei curatori interessati — elabora un piano di coordinamento del gruppo e si interfaccia con i singoli curatori. Il piano non è vincolante: ciascun curatore decide autonomamente se adottarlo nel proprio procedimento. Ma crea un framework di riferimento che può sensibilmente aumentare il valore recuperato dall'insolvenza di gruppo rispetto a una liquidazione disordinata e non coordinata. Il CCII ha disciplinato il concordato di gruppo all'art. 284 e il gruppo di imprese insolventi agli artt. 284-288: norma di attuazione del framework europeo e, per i casi extra-UE, norma autonoma che può applicarsi indipendentemente dal Regolamento.
Il vuoto post-Brexit: cosa è rimasto senza risposta
Il Regolamento 2015/848, come ogni atto del diritto dell'Unione Europea, si applica esclusivamente tra gli Stati membri dell'UE. Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non è più Stato membro. La conseguenza è brutalmente semplice: tra Italia e UK, il sistema di riconoscimento automatico reciproco delle procedure di insolvenza non esiste più. Nessuna procedura britannica si riconosce automaticamente in Italia. Nessuna procedura italiana si riconosce automaticamente nel Regno Unito. Il ponte che consentiva la circolazione degli effetti delle procedure concorsuali tra i due paesi è crollato senza che ne fosse già pronto un altro.
Sul lato britannico, il diritto internazionale privato dell'insolvenza nel periodo post-Brexit si basa sulle Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (CBIR), che incorporano nell'ordinamento inglese la UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency del 1997. La Model Law è un framework internazionale — non un trattato vincolante automaticamente applicabile — che circa cinquanta paesi nel mondo hanno adottato. Essa prevede un sistema di riconoscimento delle procedure straniere basato su domanda al giudice, con distinzione tra procedure principali (da riconoscersi con un minimum automatic relief) e procedure non principali (riconoscibili con misure discrezionali). Il riconoscimento avviene caso per caso, non automaticamente: richiede un procedimento, un giudice che decida, e una valutazione che non sia contraria all'ordine pubblico britannico.
Sul lato italiano, il problema è più grave. L'Italia non ha adottato la UNCITRAL Model Law. Non esiste un trattato bilaterale specifico Italia-UK sull'insolvenza transfrontaliera. Il sistema residuale applicabile ai casi extra-UE è quello degli artt. 341-391 CCII, introdotti per la prima volta come disciplina organica dal Codice della Crisi. Prima del CCII, l'Italia non aveva nemmeno questo: i casi di insolvenza con elementi stranieri extra-UE venivano gestiti attraverso le norme generali del diritto internazionale privato italiano (Legge 218/1995) con risultati incerti e spesso insoddisfacenti.
Gli artt. 341-391 CCII disciplinano il riconoscimento delle procedure straniere extra-UE e la cooperazione con le autorità straniere. Il riconoscimento richiede un procedimento ad hoc davanti al Tribunale italiano competente: il curatore straniero — o la parte interessata — deve presentare domanda corredata dalla prova dell'apertura della procedura straniera, dell'identità del curatore, e di una sintesi della procedura. Il Tribunale valuta la compatibilità con l'ordine pubblico italiano e gli interessi dei creditori italiani. Non c'è automatismo: c'è discrezionalità giudiziale, c'è incertezza sull'esito, c'è tempo — che nell'insolvenza è una variabile critica.
Il Restructuring Plan britannico: lo strumento più potente d'Europa e il problema del suo riconoscimento in Italia
Mentre si apriva il vuoto post-Brexit nel sistema di riconoscimento, il legislatore britannico costruiva quello che molti comparatisti considerano oggi lo strumento di ristrutturazione più potente d'Europa: il Restructuring Plan, introdotto nel 2020 come Part 26A del Companies Act 2006.
Il Restructuring Plan nasce come evoluzione del preesistente Scheme of Arrangement, ma con una differenza fondamentale che ne ha cambiato radicalmente le possibilità applicative: il cross-class cram down. Lo Scheme of Arrangement richiedeva che ciascuna classe di creditori approvasse il piano con la maggioranza del 75% in valore (da verificare rispetto ai requisiti esatti). Se una classe votava contro, il piano non poteva essere imposto a quella classe. Il Restructuring Plan supera questo limite: se almeno una classe approva il piano, e la corte ritiene che nessun membro della classe dissenziente sia svantaggiato rispetto all'alternativa rilevante (typically liquidation), la corte può imporre il piano anche alle classi che hanno votato contro. Il cram down non è più intra-class — è cross-class. È una potenza di fuoco che gli strumenti continental europei faticano a eguagliare.
La seconda caratteristica rilevante è il sufficient connection test. Il Restructuring Plan non richiede che la società sia inglese o abbia sede nel Regno Unito. Richiede soltanto che esista un collegamento sufficiente con la giurisdizione inglese. Questo collegamento può essere dato da contratti governati dalla legge inglese, da crediti denominati in sterline, dalla presenza di obbligazioni quotate sul London Stock Exchange, o da qualsiasi altro elemento che giustifichi l'esercizio della giurisdizione inglese. La corte inglese ha applicato il sufficient connection test in modo piuttosto generoso, consentendo l'accesso al Restructuring Plan a società olandesi, spagnole, tedesche e — potenzialmente — italiane che avessero qualche legame con il sistema legale britannico.
I casi più rilevanti della prima fase applicativa confermano questa portata transfrontaliera. Virgin Active (2021) ha usato il Restructuring Plan per ristrutturare i propri debiti includendo classi di landlord che avevano votato contro. Haya Real Estate (2022) ha visto una società spagnola usare il Restructuring Plan per ristrutturare debiti governati dal diritto inglese. Smile Telecom (2022) ha coinvolto una società delle Isole Mauritius con crediti inglesi. In tutti questi casi, la corte inglese ha esercitato la propria giurisdizione sulla base del sufficient connection test e ha omologato piani che includevano creditori di molteplici nazionalità.
Il problema per i creditori italiani è evidente e ancora irrisolto: se una società italiana con debiti verso creditori italiani usa il Restructuring Plan — magari perché i suoi bond sono governati dalla legge inglese — e la corte inglese omologa il piano con un cross-class cram down che impone condizioni ai creditori dissenzienti, quel piano vincola i creditori italiani in Italia? La risposta teoricamente dovrebbe dipendere dal sistema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di insolvenza, che in Italia — per i casi extra-UE come il post-Brexit UK — passa dagli artt. 341-391 CCII e, prima ancora, dalle norme di diritto internazionale privato italiano. E qui si apre un nodo che nessun tribunale italiano ha ancora definitivamente sciolto.
Gli artt. 341-391 CCII: il sistema residuale italiano per i casi extra-UE
Il CCII ha introdotto, per la prima volta nella storia del diritto concorsuale italiano, una disciplina organica dell'insolvenza transfrontaliera extra-UE. Prima del CCII, i casi di insolvenza con elementi stranieri al di fuori del Regolamento 2015/848 venivano regolati in via residuale dalla Legge 218/1995 (diritto internazionale privato italiano) con risultati spesso insoddisfacenti e una giurisprudenza frammentata e non uniforme.
Gli artt. 341-391 CCII si ispirano dichiaratamente alla UNCITRAL Model Law — pur senza adottarla formalmente — e introducono un sistema articolato che distingue tra il riconoscimento delle procedure straniere principali (art. 353 e ss. CCII) e il riconoscimento delle procedure straniere non principali. Il riconoscimento della procedura straniera principale produce effetti di sospensione automatica delle azioni esecutive individuali sui beni del debitore situati in Italia, analoghi — almeno nell'intenzione del legislatore — agli effetti del stay che la Model Law garantisce automaticamente. Il riconoscimento della procedura straniera non principale produce invece effetti più limitati e discrezionali.
Il procedimento di riconoscimento si apre su domanda del rappresentante straniero della procedura (il curatore, l'administrator, il trustee in bankruptcy) o di qualsiasi parte interessata. Il Tribunale competente in Italia — individuato secondo le regole di competenza del CCII — verifica la sussistenza dei presupposti formali (prova dell'apertura della procedura straniera, identità del rappresentante, regime applicabile) e la non contrarietà all'ordine pubblico italiano. La verifica dell'ordine pubblico è il principale punto critico: è uno standard aperto che lascia ampia discrezionalità al giudice italiano e crea incertezza sull'esito del riconoscimento.
Il risultato pratico, nel contesto Italia-UK post-Brexit, è che un'administration britannica o un Restructuring Plan omologato dalla corte inglese non produce effetti automatici in Italia. Il rappresentante della procedura britannica deve instaurare un procedimento ad hoc davanti al Tribunale italiano, attendere la decisione, e solo dopo il riconoscimento può beneficiare degli effetti stabiliti dagli artt. 341-391 CCII. Nell'insolvenza, dove il tempo è denaro e la velocità di azione può fare la differenza tra il salvataggio e la liquidazione, questo ritardo strutturale è un costo reale e significativo.
La CNC nel contesto internazionale: un'incertezza non risolta
La Composizione Negoziata della Crisi, introdotta dagli artt. 12-25 CCII, è uno strumento di gestione anticipata della crisi che opera al di fuori delle procedure formali di insolvenza. L'imprenditore in stato di crisi o di pre-insolvenza si rivolge all'esperto indipendente, attiva le misure protettive davanti al Tribunale, e negozia con i creditori una soluzione concordata che può essere di continuità, di ristrutturazione, o di cessione. Le misure protettive — sospensione delle azioni esecutive e cautelari, impossibilità di revocare linee di credito in essere — producono effetti in Italia dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Il problema internazionale si pone quando l'imprenditore che accede alla CNC ha creditori o beni situati fuori dall'Italia. Le misure protettive della CNC producono effetti solo nel territorio italiano: un creditore francese o tedesco con sede nell'UE che intende agire esecutivamente sui beni del debitore situati in Francia o Germania non è automaticamente vincolato dalle misure protettive italiane. Per i creditori stabiliti in Paesi UE, si pone il problema di coordinamento con il Regolamento 2015/848 — la CNC è una procedura che può essere inquadrata come procedura di insolvenza ai sensi del Regolamento? È inclusa nell'Allegato A del Regolamento, che elenca le procedure degli Stati membri cui si applica? La risposta condiziona l'efficacia delle misure protettive fuori dall'Italia nei confronti dei creditori UE.
Per i creditori extra-UE — e in particolare per i creditori britannici post-Brexit — il problema è ancora più nitido. Le misure protettive della CNC non sono automaticamente riconosciute nel UK. Un creditore britannico con un credito su un'impresa italiana in CNC può, in linea teorica, instaurare un procedimento esecutivo davanti ai tribunali inglesi sui beni italiani eventualmente presenti nel territorio britannico, senza essere vincolato dallo stay italiano. Solo un riconoscimento volontario da parte del giudice inglese — nell'ambito del framework delle CBIR o sulla base del diritto comune inglese — potrebbe estendere gli effetti della procedura italiana nel territorio britannico. E questo riconoscimento non è automatico: è discrezionale, è lento, e presuppone una domanda del rappresentante italiano alle corti inglesi.
Scenari pratici: cosa succede quando la crisi valica la Manica
Per rendere concreto il quadro normativo, vale la pena ripercorrere alcuni scenari pratici che illustrano le conseguenze operative del sistema post-Brexit.
Primo scenario: un'impresa italiana con stabilimenti in Lombardia e crediti bancari governati prevalentemente dal diritto italiano entra in crisi. Ha però emesso un eurobond sul London Stock Exchange governato dalla legge inglese, detenuto da fondi di investimento britannici e irlandesi. Il management valuta l'accesso a un Restructuring Plan UK perché il cross-class cram down potrebbe consentire di imporre condizioni ai bondholder dissenzienti. La corte inglese è competente (sufficient connection: bond governed by English law, listed in London). Ma se il piano viene omologato e include un cram down sui bondholder, gli effetti del piano valgono automaticamente per le obbligazioni garantite da ipoteche sui beni italiani? La risposta dipende dal riconoscimento del Restructuring Plan in Italia secondo gli artt. 341-391 CCII, con tutti i rischi e le incertezze che ciò comporta.
Secondo scenario: un debitore britannico entra in administration. Ha beni in Italia — un immobile a Milano, crediti commerciali verso controparti italiane. L'administrator nomina un legale italiano per chiedere il riconoscimento dell'administration davanti al Tribunale di Milano, ai sensi degli artt. 341-391 CCII. Il Tribunale riconosce la procedura e dispone lo stay delle azioni esecutive italiane. I creditori italiani del debitore britannico si trovano a partecipare a una procedura concorsuale regolata dal diritto inglese, con le proprie pretese valutate dall'administrator secondo la priority waterfall dell'insolvency law britannica. È un esito che molti creditori italiani non si aspettano quando concedono credito a controparti britanniche senza valutare il profilo di diritto internazionale privato.
Terzo scenario: un imprenditore italiano trasferisce la propria sede legale a Londra nei mesi successivi all'emersione della crisi, sperando di accedere all'individual voluntary arrangement (IVA) o al debt relief order britannico anziché alla liquidazione controllata italiana. I creditori italiani contestano il trasferimento come abuso del diritto. Il giudice italiano, applicando gli artt. 341-391 CCII, valuta se il trasferimento è genuino o strumentale. La valutazione del COMI diventa cruciale: se il COMI effettivo dell'imprenditore rimane in Italia (perché lì è il centro della sua attività, lì sono i suoi creditori, lì sono i suoi beni), il giudice italiano può aprire una procedura concorsuale italiana con effetti erga omnes, indipendentemente da ciò che avviene a Londra.
Tabella comparativa degli strumenti di insolvenza cross-border
| Parametro | Reg. UE 2015/848 (intra-UE) | CCII artt. 341-391 (extra-UE) | UNCITRAL Model Law (UK via CBIR 2006) | Trattati bilaterali |
|---|---|---|---|---|
| Riconoscimento automatico | Sì — erga omnes senza exequatur | No — procedimento ad hoc davanti al Tribunale italiano | Parziale — automatic relief per procedure principali, discrezionale per le altre | Dipende dal singolo trattato; nessuno specifico Italia-UK in materia di insolvenza |
| Cross-class cram down | Dipende dalla lex concursus dello Stato del COMI | Possibile nel CCII (concordato, artt. 61 e 112 bis); riconoscimento del cram down straniero incerto | Non disciplinato dalla Model Law; dipende dal diritto dello Stato di riconoscimento | Non coperto dai trattati generali di cooperazione giudiziaria |
| Cooperazione giudiziale | Obbligatoria (artt. 56-77 Reg.); comunicazione diretta tra curatori | Prevista dagli artt. 341-391 CCII; facoltativa e basata su reciprocità | Prevista dalla Model Law (art. 25-27); applicata in UK attraverso le CBIR | Solo se il trattato la prevede specificamente |
| Determinazione del COMI | Criterio vincolante per la competenza; presunzione sede legale superabile; look-back 3 mesi | Il CCII usa il COMI come criterio di qualificazione della procedura straniera (principale vs non principale) | La Model Law usa il COMI per distinguere tra foreign main proceeding e foreign non-main proceeding | Non uniforme; dipende dalle previsioni del singolo trattato |
| Group proceedings | Sì — Group Coordination Proceedings artt. 61-77 Reg.; coordinatore nominato dal giudice | Sì — concordato di gruppo art. 284 CCII; applicabile anche ai casi extra-UE | Non disciplinato; ogni procedura del gruppo trattata separatamente | Non coperto |
| Applicabilità al caso Italia-UK post-Brexit | No — UK non è più Stato membro UE dal 1/1/2021 | Sì — è il sistema residuale italiano per i casi extra-UE incluso UK | Sì sul lato britannico (UK ha adottato la Model Law con CBIR 2006); Italia NON ha adottato la Model Law | No — nessun trattato bilaterale specifico Italia-UK in materia di insolvenza |
Il Restructuring Plan e la questione del riconoscimento: il nodo irrisolto
Il Restructuring Plan britannico è uno strumento formidabile. La sua capacità di vincolare classi di creditori dissenzienti attraverso il cross-class cram down è, al momento, superiore a quella di qualsiasi strumento di ristrutturazione continentale — compreso il concordato preventivo italiano nella sua versione post-CCII. Ma questa potenza si scontra con un limite strutturale nel contesto post-Brexit: la sua efficacia al di fuori del territorio britannico dipende dal sistema di riconoscimento di ciascun paese in cui si trovano i beni o i creditori vincolati dal piano.
Nel contesto UE, il Restructuring Plan non beneficia del riconoscimento automatico garantito dal Regolamento 2015/848. Non è incluso nell'Allegato A del Regolamento (che elenca le procedure dei soli Stati membri). Deve quindi essere riconosciuto paese per paese, secondo le regole di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro. In Italia, la questione è se il Restructuring Plan possa essere riconosciuto come procedura straniera ai sensi degli artt. 341-391 CCII, o se invece debba essere trattato come atto giudiziario straniero soggetto alle norme sull'efficacia delle sentenze straniere in Italia.
La distinzione è rilevante perché le condizioni di riconoscimento differiscono. Se il Restructuring Plan viene qualificato come procedura di insolvenza straniera, si applica il regime degli artt. 341-391 CCII con la sua valutazione di compatibilità all'ordine pubblico e agli interessi dei creditori italiani. Se viene invece qualificato come atto giudiziario straniero in materia civile, si applica il regime generale del riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi della Legge 218/1995. In entrambi i casi, non c'è automatismo: c'è un procedimento, una valutazione, un'incertezza sull'esito.
Il rischio concreto è quello descritto dalla prassi dei grandi studi legali londinesi: un creditore italiano che detiene un bond di una società in Restructuring Plan ante la conferma dell'omologazione si trova in una posizione di radicale incertezza giuridica. Sa che la corte inglese ha omologato un piano che prevede la conversione del suo credito in equity a condizioni che non avrebbe mai accettato. Non sa se quel piano produca effetti giuridicamente vincolanti in Italia sulla propria posizione. La risposta richiede un parere legale, forse un procedimento, certamente tempo e denaro — tutte risorse che nell'insolvenza sono sempre scarse.
Verso una soluzione: cosa manca e cosa è possibile fare
Il quadro sin qui descritto è una mappa del problema, non della soluzione. Ed è onesto riconoscere che la soluzione completa non esiste ancora. Il vuoto post-Brexit nel sistema di riconoscimento reciproco delle procedure di insolvenza non è stato colmato né da accordi bilaterali — la negoziazione di un trattato bilaterale Italia-UK in materia di insolvenza non risulta in agenda (da verificare) — né dall'adozione italiana della UNCITRAL Model Law, che avrebbe almeno creato un framework comune con il lato britannico.
L'adozione della Model Law da parte dell'Italia è stata discussa più volte in dottrina e anche in sede parlamentare, ma non ha ancora prodotto un risultato legislativo. L'art. 391 CCII demanda a un regolamento futuro la disciplina di dettaglio della cooperazione con le autorità straniere, ma quel regolamento deve ancora essere adottato (da verificare). Nel frattempo, i casi di insolvenza cross-border Italia-UK vengono gestiti caso per caso, con soluzioni ad hoc che dipendono dalla qualità dei legali coinvolti, dalla disponibilità del giudice italiano a interpretare estensivamente gli artt. 341-391 CCII, e dalla pazienza delle parti.
Sul piano pratico, i professionisti che assistono imprese in crisi con esposizioni cross-border Italia-UK devono tenere presenti alcune raccomandazioni operative. Prima dell'apertura di una procedura, è essenziale una mappa accurata del COMI reale dell'impresa — non della sede legale formale, ma del luogo dove si prende effettivamente la gestione — perché da quel COMI dipendono la competenza giurisdizionale, il diritto applicabile alla procedura, e le possibilità di riconoscimento transfrontaliero. Nella strutturazione dei contratti con controparti britanniche, è importante valutare la legge applicabile e il foro di competenza in un'ottica di insolvenza: un contratto governato dalla legge inglese con foro esclusivo a Londra può esporre il creditore italiano a una procedura britannica senza che l'Italia abbia voce in capitolo sulle condizioni del piano. Nella gestione della crisi, la tempestività è tutto: più si aspetta, più si riducono le opzioni disponibili su entrambi i lati della Manica.
Dal lato britannico — e Sebastian ne sa qualcosa, avendo visto questo problema nelle sue varianti più complicate — la consapevolezza della questione è cresciuta significativamente dall'ingresso in vigore del Restructuring Plan. I grandi studi legali londinesi sanno che l'uso del Restructuring Plan per ristrutturare debiti con esposizioni italiane rilevanti richiede una strategia di riconoscimento in Italia pensata fin dall'inizio, non a piano omologato. I creditori italiani che vogliono partecipare al procedimento britannico devono farlo in modo attivo — presentando le proprie osservazioni alla corte inglese, contestando il sufficient connection test se non sussiste, sfidando il piano nel merito — perché un atteggiamento passivo equivale a subire il risultato senza aver avuto voce nel processo.
La lezione finale è una lezione di realismo giuridico. Il diritto dell'insolvenza transfrontaliera non è un sistema unitario e coerente: è un patchwork di regolamenti europei, leggi nazionali, model laws adottate o non adottate, trattati bilaterali esistenti o inesistenti, e prassi giurisprudenziali in continua evoluzione. Il Brexit ha rimosso uno dei pilastri di quel patchwork — il riconoscimento automatico reciproco nel quadro del Regolamento 2015/848 — senza costruire un sostituto adeguato. Quello che rimane, tra gli artt. 341-391 CCII e le CBIR britanniche, è un sistema che funziona — ma con frizione, con lentezza, e con un grado di incertezza che i creditori e le imprese non sempre prezzano adeguatamente quando la crisi arriva.
Brexit ha costruito un muro dove c'era un ponte. Il creditore italiano che ha in mano un bond di una società inglese in ristrutturazione si sveglia un giorno con un Restructuring Plan confermato da un giudice di Londra che non lo ha mai sentito. Benvenuti nell'era post-Brexit dell'insolvenza: dove il diritto applicabile cambia a seconda di quale lato della Manica si trovino i beni, dove il COMI di un'impresa può diventare oggetto di contenzioso prima ancora che si apra il procedimento principale, e dove il professionista che non conosce entrambi gli ordinamenti — quello italiano e quello inglese, nelle loro specificità e nelle loro intersezioni — non può dare alla propria cliente una risposta affidabile su cosa succederà ai suoi crediti. Non è una critica al Brexit in sé. È una descrizione del lavoro che ci aspetta.
— Sebastian, London
Sebastian
Regno Unito · 2 luglio 2026