PRIVATE EQUITY · FISCO
Dal 6 aprile il carried interest è reddito. Niente grandfathering, nessuno scampo per i vecchi fondi.
Dal 6 aprile 2026 il Regno Unito tassa il carried interest come reddito da lavoro, non più come plusvalenza di capitale. Il carry entra pienamente nel perimetro dell'Income Tax e della Class 4 National Insurance, trattato come profitto derivante da un'attività d'impresa svolta dal gestore del fondo. Fino al 5 aprile 2026 il carry pagava come capital gain al 32%, dopo l'aumento intermedio già scattato ad aprile 2025 dal precedente 28%. Il cambio che scatta ora non è solo di aliquota: è di categoria giuridica e fiscale dell'intero reddito.
Il conto effettivo, non quello annunciato nei titoli
Il carry qualificato subisce un moltiplicatore specifico del 72,5% applicato prima del calcolo dell'imposta, un meccanismo tecnico che porta l'aliquota marginale effettiva più realistica intorno al 34,1% per la maggior parte dei gestori. L'esposizione teorica massima assoluta è il 47% — 45% di income tax alla fascia più alta più il 2% di contributi Class 4 — ma per la gran parte del carry qualificato l'aliquota effettiva resta sensibilmente sotto quella soglia teorica, proprio grazie al moltiplicatore. Il punto centrale non è però l'aliquota specifica in sé. È il messaggio strutturale: il carried interest smette di essere trattato fiscalmente come un guadagno di capitale legato al rischio d'investimento del socio, e diventa un compenso per il lavoro professionale svolto nella gestione del fondo.
Le due disposizioni che fanno davvero male
- Nessun grandfathering. Se il carry matura dopo il 6 aprile 2026, si applicano integralmente le regole nuove, a prescindere da quando il fondo sottostante è stato costituito o da quando l'accordo di carried interest è stato originariamente firmato tra i partner. Le strutture create anni fa, con aspettative fiscali costruite sul regime precedente, non godono di alcuna protezione transitoria.
- I non-residenti finiscono nel perimetro. Chi non risiede nel Regno Unito è comunque soggetto a income tax britannica sul carried interest che deriva da lavoro effettivamente svolto in territorio britannico, anche se il gestore o il veicolo giuridico che percepisce il carry sono formalmente domiciliati altrove.
Perché l'assenza di grandfathering è la parte più dirompente
Nella maggior parte delle riforme fiscali di questa portata, il legislatore concede una qualche forma di protezione alle strutture esistenti, per non colpire retroattivamente pianificazioni fatte in buona fede sotto un regime diverso. Qui non è successo: chiunque abbia strutturato un fondo con un orizzonte di carry a dieci o quindici anni, basandosi legittimamente sulla tassazione da capital gain al momento della costituzione, si trova ora a dover ricalcolare l'intera economia della propria posizione sui proventi maturati dopo aprile 2026, indipendentemente da quando l'accordo originario è stato firmato.
Il tempo come unica variabile che conta davvero
Un fondo non compra un'azienda: compra il tempo entro cui dovrà rivenderla. Tutto il resto è una conseguenza di quella data.
Ora anche il fisco britannico guarda esplicitamente a una data precisa: se il carry matura dopo il 6 aprile 2026, la vecchia struttura societaria o contrattuale non offre alcuna protezione residua. La pianificazione fiscale che aveva senso economico fino a ieri va riletta oggi alla luce di una sola domanda tecnica: in quale momento esatto, secondo le nuove regole, il carry si considera "maturato" ai fini fiscali — e quella data, non la data di costituzione del fondo, è ciò che determina il regime applicabile.
Non è un tema solo per i gestori di Londra
Il punto spesso sottovalutato fuori dal Regno Unito è che questa riforma non riguarda esclusivamente i fondi con sede legale britannica. Chiunque abbia veicoli, team di gestione o attività di fund management che passano anche solo parzialmente attraverso il Regno Unito — un ufficio londinese che partecipa alle decisioni di investimento, un partner che lavora fisicamente da Londra su un fondo domiciliato altrove — deve rileggere con attenzione dove matura il carry secondo le nuove regole e, soprattutto, dove viene svolto concretamente il lavoro che lo genera. Senza la protezione del grandfathering, la pianificazione fatta ieri va necessariamente riverificata oggi, non archiviata come questione risolta al momento della costituzione del fondo.
La variabile che decide il conto finale
Non basta più guardare dove il fondo è domiciliato o dove ha sede legale la management company. La localizzazione effettiva del lavoro che genera il carry — le riunioni decisionali, l'analisi degli investimenti, la negoziazione delle operazioni — diventa la variabile che, sotto le nuove regole senza grandfathering, decide concretamente quanto di quel carry finisce sotto la giurisdizione fiscale britannica, indipendentemente da dove il veicolo che lo distribuisce sia formalmente registrato.
Sebastian
Regno Unito · 21 agosto 2026