Art. 56 CCII: nessun Tribunale, nessuna procedura, massima riservatezza. Quando il PAR è meglio del concordato — e quando è una trappola fatale. Il confronto con il WHOA olandese.
PAR: il piano attestato di risanamento è il bisturi del CCII — ma taglia male se lo impugni storto
PAR: il Piano Attestato di Risanamento tra bisturi e trappola
Arriva Lieke, dalla redazione di Amsterdam, con una domanda che in Italia sentiamo troppo spesso formulata male: «Perché usate ancora il concordato preventivo quando avete il PAR?». La risposta non è semplice, e non è nemmeno univoca. Il Piano Attestato di Risanamento, disciplinato dall'articolo 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal Correttivo-ter), è uno strumento potente, elegante, e brutalmente dipendente dalla qualità di chi lo redige e dalla collaborazione di chi lo subisce. In Olanda abbiamo il WHOA — e capire la differenza tra i due sistemi è capire, in fondo, due filosofie diverse del diritto della crisi.
Questa settimana parliamo di PAR: cos'è, quando funziona, quando esplode in faccia all'imprenditore, e perché il confronto con il diritto olandese illumina le zone d'ombra che il legislatore italiano ha preferito lasciare nell'oscurità.
1. Cos'è il PAR — e cosa non è
Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento stragiudiziale di composizione della crisi. Nessun Tribunale. Nessuna procedura concorsuale. Nessun commissario giudiziale. L'imprenditore — sia egli un imprenditore individuale, una società di persone o una società di capitali — redige un piano di risanamento con l'ausilio dei propri advisor finanziari e legali, lo fa attestare da un professionista indipendente, e lo pubblica nel Registro delle Imprese.
Questo è il perimetro formale. Ma è il perimetro sostanziale che conta. Il PAR non è un accordo con i creditori nel senso giuridico pieno del termine: non crea obbligazioni nuove, non modifica coattivamente i crediti, non ha effetti erga omnes. È, a ben vedere, un atto unilaterale dell'imprenditore che descrive come intende uscire dalla crisi — e che, se attestato e pubblicato nelle forme di legge, beneficia di una serie di protezioni che lo rendono molto più di una semplice promessa.
Le protezioni sono due, ed entrambe di straordinario rilievo pratico. La prima è l'esenzione dalla revocatoria fallimentare: gli atti, i pagamenti e le garanzie eseguiti in esecuzione del piano attestato non possono essere revocati ai sensi degli articoli 166 e seguenti del CCII, anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale. La seconda è l'esenzione dai reati di bancarotta: i pagamenti eseguiti in conformità al piano non integrano i reati di cui agli articoli 322 e 323 CCII. Sono esenzioni potenti, che trasformano quello che altrimenti sarebbe un pagamento preferenziale in un atto protetto.
La condizione essenziale per entrambe le protezioni è la pubblicazione nel Registro delle Imprese. Chi non pubblica — magari per mantenere la riservatezza verso il mercato — mantiene intatta la riservatezza ma perde ogni protezione. È una scelta che l'imprenditore deve fare con piena consapevolezza: riservatezza o protezione, non si può avere tutto.
2. L'attestatore: il cardine del sistema — e il suo punto debole
Il sistema PAR regge o cade sull'attestatore. La figura è definita dall'articolo 2, lettera o), del CCII: un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all'albo degli avvocati, con esperienza pluriennale in materia di crisi d'impresa, privo di qualsiasi interesse personale nell'esito del piano, e soprattutto — questa è la condizione che crea più problemi nella prassi — non coincidente con il soggetto che ha predisposto il piano.
L'attestatore non può essere l'advisor che ha costruito il business plan. Non può essere il revisore della società. Non può essere il consulente storico dell'imprenditore. Deve essere terzo, indipendente, e deve poter guardare il piano con occhi liberi da ogni interesse nella sua approvazione.
Cosa attesta? Due cose distinte e non sostituibili l'una all'altra. Prima: la veridicità dei dati aziendali. Questa è una due diligence contabile vera — non un'affermazione generica, ma una verifica delle risultanze di bilancio, delle posizioni creditorie e debitorie, dello stato degli attivi, della coerenza tra le scritture contabili e le poste dichiarate nel piano. Seconda: la fattibilità del piano. Questa è un'analisi prospettica — il piano è economicamente credibile? Le proiezioni di cassa sono sostenute da ipotesi ragionevoli? Il tasso di crescita dei ricavi è compatibile con il settore? Il piano di rimborso del debito è calibrato sulla reale capacità generativa dell'impresa?
La responsabilità dell'attestatore è grave. Verso il debitore, verso i creditori che fanno affidamento sull'attestazione, verso i terzi che contraggono con l'impresa in esecuzione del piano. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che l'attestatore risponde civilmente per i danni causati da un'attestazione negligente o compiacente, e che questa responsabilità non si esaurisce nel rapporto con il debitore ma si estende ai creditori terzi che abbiano subito un pregiudizio dall'attestazione falsa o gravemente inadeguata.
Il problema dell'"attestatore compiacente" è reale e diffuso. I Tribunali che poi si trovano a valutare la validità del PAR — in sede di liquidazione giudiziale, o in sede di revocatoria eccepita dai creditori — guardano con sospetto le attestazioni brevi, prive di analisi di sensitività, fondate acriticamente sui dati forniti dall'impresa senza verifica indipendente. Un'attestazione di tre pagine che afferma laconicamente "i dati sono veritieri e il piano è fattibile" non regge l'esame giudiziario. Un'attestazione di trenta pagine, con analisi di scenario, stress test delle ipotesi, verifica campionaria delle voci di bilancio, e motivazione analitica della fattibilità ha un peso completamente diverso.
3. Quando il PAR è meglio del concordato
La risposta non è mai assoluta, ma ci sono situazioni in cui il PAR è strutturalmente superiore al concordato preventivo, e ignorarlo significa scegliere uno strumento sbagliato per ragioni di abitudine o inerzia professionale.
Il primo caso è quello della crisi bancaria bilaterale. L'impresa ha debiti concentrati su due o tre istituti di credito, con cui intrattiene da anni rapporti strutturati. Le banche hanno già segnalato il credito a sofferenza o ad unlikely-to-pay, e sono interessate a una soluzione stragiudiziale che eviti la svalutazione integrale del portafoglio. In questo scenario, il PAR è la scelta naturale: nessuno vuole la pubblicità di un concordato, le banche conoscono i numeri meglio del Tribunale, e un accordo di ristrutturazione attestato — con stralcio concordato e piano di rientro pluriennale — chiude la partita in quattro mesi anziché diciotto.
Il secondo caso è quello dell'impresa con reputazione da preservare. Una società professionale, uno studio associato, un'impresa di servizi ad alto valore aggiunto non può permettersi il concordato: la pubblicità del procedimento distrugge i clienti prima che il piano sia omologato. Il PAR, ove non pubblicato, consente di ristrutturare il debito in modo chirurgico e riservato. I clienti non sanno nulla. Il mercato non sa nulla. L'impresa esce dalla crisi con il patrimonio reputazionale intatto.
Il terzo caso è quello in cui il tempo è il vincolo principale. Il concordato preventivo, nella sua versione ordinaria, richiede dai dodici ai diciotto mesi per l'omologa. In certi settori — turismo, moda, agrifood — la finestra temporale del risanamento è molto più stretta. Un PAR ben costruito può essere operativo in tre-quattro mesi: due mesi per la due diligence e la redazione del piano, uno per l'attestazione, uno per la pubblicazione e l'esecuzione dei primi atti. È la differenza tra salvare l'azienda e chiuderla mentre si aspetta il giudice.
4. Quando il PAR è una trappola
E poi ci sono i casi in cui il PAR è una trappola — a volte una trappola mortale per l'imprenditore che ci entra senza capire cosa sta firmando.
La trappola numero uno è l'assenza del vincolo sui creditori dissenzienti. Il PAR non ha il cram down. Non può costringere un creditore a accettare le condizioni del piano. Se il principale fornitore o il fisco non firmano, il piano vale zero nei loro confronti. Il concordato, viceversa, con il meccanismo di classi e la maggioranza qualificata, può essere omologato anche contro la volontà di un'intera classe di creditori. Questo è il limite ontologico del PAR: funziona solo se i creditori chiave sono d'accordo. Quando c'è un dissenziente rilevante, il PAR non è una soluzione — è un rinvio del problema.
La trappola numero due è il piano non realistico. Succede spesso: l'imprenditore in crisi è naturalmente portato all'ottimismo, e l'advisor che vuole l'incarico tende a validare le aspettative del cliente. Si costruisce un piano con ipotesi di crescita non supportate dai dati storici, con una struttura dei costi alleggerita da voci "straordinarie" che in realtà sono ricorrenti, con un piano di rientro del debito che regge solo se tutto va esattamente come previsto. Quando il piano incontra la realtà, si inceppa. I Tribunali che poi devono valutarlo nella fase post-fallimentare non lo riconoscono, e i pagamenti fatti "in esecuzione del piano" diventano revocabili perché il piano non era effettivamente fattibile ab initio.
La trappola numero tre è la mancata pubblicazione combinata con la convinzione errata di avere le protezioni. Ho visto casi in cui l'imprenditore ha eseguito un piano attestato non pubblicato — per scelta di riservatezza — e poi, aperta la liquidazione giudiziale, si è trovato esposto alla revocatoria di tutti i pagamenti eseguiti nel semestre precedente. La protezione non c'era, perché senza pubblicazione non esiste. La riservatezza ha un costo preciso: la rinuncia alle esenzioni.
La trappola numero quattro è l'esecuzione parziale o deviante del piano. Il piano attestato protegge gli atti eseguiti in esecuzione del piano. Se l'imprenditore esegue pagamenti non previsti nel piano — magari per ragioni pratiche, per gestire un fornitore non incluso, per far fronte a un'emergenza — quei pagamenti non sono coperti dalla protezione. Anzi, possono aggravare la posizione del debitore, perché dimostrano che il piano non è stato rispettato nella sua integrità.
La trappola numero cinque, la più subdola, è l'attestatore non indipendente. L'attestazione fatta dal commercialista di fiducia, dallo studio legale che gestisce l'impresa da vent'anni, dal consulente che ha partecipato alla redazione del piano — è un'attestazione nulla. Non conta. Le protezioni cadono. E il rischio penale per i pagamenti eseguiti "in esecuzione" di un piano attestato da soggetto non indipendente ricade sull'imprenditore senza ammortizzatori.
5. Il WHOA olandese: cosa l'Italia non ha ancora capito
Qui Lieke torna alla domanda iniziale, e la ribalta. Il punto non è perché in Italia si usa ancora il concordato: il punto è perché il PAR italiano non ha il cram down.
Il Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), entrato in vigore nei Paesi Bassi il 1° gennaio 2021, è lo strumento che più si avvicina a quello che il PAR italiano vorrebbe essere — ma con una differenza fondamentale. Il WHOA consente al debitore di proporre un accordo stragiudiziale con i propri creditori e, se le classi rilevanti approvano, di ottenere l'omologazione del Tribunale che vincola anche i creditori dissenzienti. È un cram down senza procedura concorsuale: si ottiene la forza cogente della sentenza di omologa senza passare attraverso il concordato preventivo.
Il risultato pratico è straordinario. Le ristrutturazioni olandesi post-WHOA sono molto più rapide (quattro-sei mesi in media), molto meno costose (nessun commissario giudiziale, nessuna adunanza dei creditori), e molto più discrete delle procedure concorsuali tradizionali. Eppure hanno la stessa forza vincolante di un concordato omologato. La Turbo Liquidation e il WHOA insieme hanno trasformato i Paesi Bassi in uno dei sistemi di restructuring più efficienti d'Europa.
Il PAR italiano si ferma prima. Non c'è omologa. Non c'è cram down. Non c'è forza vincolante sui dissenzienti. L'unica leva che il debitore ha sui creditori riottosi è la minaccia implicita del concordato o della liquidazione giudiziale — che è una leva reale, ma molto meno precisa dello strumento di omologa. In termini di teoria dei giochi, il PAR italiano è un gioco cooperativo: funziona solo se tutti i giocatori chiave vogliono giocare. Il WHOA è un gioco competitivo con arbitro: chi non vuole giocare viene comunque vincolato dalla sentenza.
La proposta di riforma è sul tavolo da anni: introdurre un meccanismo di omologa del PAR — anche limitato, anche con requisiti di maggioranza elevati — consentirebbe all'Italia di colmare il gap con i sistemi più avanzati di restructuring europeo. La direttiva UE 2019/1023 (Restructuring Directive) lasciava spazio per questo. Il legislatore italiano ha scelto di non usarlo pienamente, concentrando il meccanismo di cram down nel concordato preventivo. Una scelta comprensibile sul piano della tradizione giuridica, meno difendibile sul piano dell'efficienza economica.
6. PAR e concordato: il discrimine pratico
Nella prassi, il discrimine tra PAR e concordato preventivo si decide in una riunione — spesso la prima riunione vera tra l'advisor e l'imprenditore — in cui si mappa la struttura del debito e si identifica chi ha potere di veto.
Se il debito è concentrato su due-tre banche e il fisco è gestibile con una rateazione ordinaria, il PAR è la prima scelta. Se c'è un'Agenzia delle Entrate con un debito IVA rilevante e una posizione non negoziabile, bisogna andare verso la transazione fiscale — e quindi verso il concordato o l'ADR. Se ci sono decine di fornitori con importi rilevanti e posizioni diverse, il concordato è l'unico strumento che consente di tagliare il nodo con le maggioranze.
La regola empirica che uso nella mia pratica olandese, adattata al contesto italiano: se i creditori che detengono oltre il 70% del debito chirografario rilevante sono disposti a trattare e hanno incentivo a non aprire una procedura, il PAR è la via. Se c'è anche un solo creditore grande con potere di veto e posizione irremovibile, si va verso il concordato, anche se costa di più e ci vuole più tempo. Il risparmio sui costi procedurali del PAR non vale nulla se il piano poi crolla per un dissenziente che non si riesce a convincere.
7. Il PAR nel mercato italiano — i numeri
I dati disponibili — elaborazioni su fonte Cerved, Unioncamere, e rilevazioni del Ministero della Giustizia — stimano tra 500 e 800 PAR pubblicati ogni anno in Italia, con una concentrazione significativa nel Nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) e una presenza molto minore nel Sud. Il confronto con le circa 200 CNC formali avviate nello stesso periodo restituisce la misura dell'utilizzo reale dello strumento.
Va considerato che i PAR non pubblicati — quelli scelti per ragioni di riservatezza — sfuggono a qualsiasi rilevazione statistica, e gli operatori del settore stimano che il numero di PAR informali sia almeno del doppio rispetto ai pubblicati. Questo significa che lo strumento è largamente utilizzato, ma in modo poco trasparente: una grande zona grigia di ristrutturazioni private di cui non si sa quasi nulla.
La prassi degli IFA (Informal Financing Agreements), diffusa soprattutto prima della riforma del 2019, era sostanzialmente un PAR di fatto senza le protezioni legali: accordi informali con le banche, lettere di comfort, piani industriali non attestati. Con l'introduzione del CCII, quegli accordi informali hanno trovato una forma giuridica — ma molti operatori ancora faticano a cogliere la differenza tra un accordo informale e un PAR con piena efficacia protettiva.
8. Confronto sintetico: PAR, CNC e Concordato preventivo
| Parametro | PAR (art. 56 CCII) | CNC (art. 57 CCII) | Concordato preventivo |
|---|---|---|---|
| Riservatezza | Alta (se non pubblicato) | Media (accordo con banche) | Nulla (procedura pubblica) |
| Tempi medi | 3–4 mesi | 4–6 mesi | 12–18 mesi |
| Costi procedurali | Bassi (solo advisor e attestatore) | Medi | Alti (commissario, Tribunale, adunanze) |
| Vincolatività sui dissenzienti | Nessuna | Limitata (art. 60–61 CCII) | Piena (cram down ex art. 112 CCII) |
| Esenzione revocatoria | Sì (se pubblicato) | Sì | Sì |
| Prededuzione nuova finanza | No | Sì (art. 101 CCII) | Sì (art. 101 CCII) |
| Ruolo del Tribunale | Nessuno | Omologa su richiesta | Centrale (omologa obbligatoria) |
| Rischio di fallimento durante | Alto (no automatic stay) | Medio (misure protettive facoltative) | Basso (automatic stay) |
9. Il nodo della prededuzione: perché il PAR perde contro il concordato sulla nuova finanza
C'è un punto su cui il PAR perde strutturalmente rispetto alle procedure formali, e che non sempre viene evidenziato con la chiarezza necessaria: la nuova finanza erogata in esecuzione di un PAR non gode della prededuzione.
L'articolo 101 del CCII riconosce la prededuzione ai finanziamenti erogati in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato preventivo. Il PAR non è né l'uno né l'altro: è uno strumento stragiudiziale non omologato. Di conseguenza, la banca che eroga nuova linea di credito in esecuzione di un PAR non ha la certezza di essere prededucibile in caso di successiva liquidazione giudiziale. Ha la protezione dalla revocatoria — ma non la precedenza sui creditori concorsuali.
In termini pratici: se l'impresa ha bisogno di nuova finanza significativa per eseguire il piano, il PAR è uno strumento meno convincente per le banche finanziatrici. Queste preferiranno entrare in uno schema che garantisca la prededuzione — e quindi si orienteranno verso il CNC o il concordato. Il PAR funziona bene quando la ristrutturazione è prevalentemente una rinegoziazione del debito esistente, non quando richiede iniezioni di liquidità rilevanti da parte di finanziatori nuovi o esistenti.
10. La prospettiva WHOA: cosa cambierebbe in Italia con un meccanismo di omologa
Se il PAR italiano avesse un meccanismo di omologa — anche opzionale, anche limitato ai casi in cui i creditori che rappresentano i due terzi del debito abbiano già aderito — l'intero panorama della ristrutturazione stragiudiziale cambierebbe. Il debitore avrebbe uno strumento rapido, relativamente economico, e con la forza vincolante necessaria per trattare da una posizione di forza con i creditori riluttanti.
In Olanda, l'esperienza post-WHOA mostra che il solo fatto di avere lo strumento ha cambiato il comportamento dei creditori: sanno che il debitore può ottenere l'omologa contro di loro, e questo li rende molto più disponibili a negoziare prima che si arrivi al Tribunale. È l'effetto deterrenza che il PAR italiano non ha. Un creditore che sa di poter bloccare il piano con il suo dissenso ha un potere negoziale enormemente superiore rispetto a uno che sa di poter essere sovrapposto da una sentenza di omologa.
La Direttiva Restructuring 2019/1023 aveva come obiettivo esplicito la promozione di strumenti di ristrutturazione preventiva efficaci in tutti gli Stati membri. L'Italia ha implementato la direttiva — ma ha concentrato il cram down nel concordato preventivo, lasciando il PAR come strumento puramente pattizio. Una scelta conservativa che ha un costo reale in termini di efficienza del sistema.
Il confronto con il WHOA non è un esercizio accademico. È la mappa di dove il sistema italiano potrebbe andare — e dove, probabilmente, andrà nella prossima tornata di riforme. La pressione competitiva tra ordinamenti europei in materia di ristrutturazione è reale, e i Paesi Bassi stanno attraendo ristrutturazioni di imprese non olandesi proprio grazie alla flessibilità e all'efficienza del WHOA.
11. Come usare il PAR correttamente — la checklist del professionista
Sintesi operativa, senza retorica. Il PAR funziona se e solo se si rispettano queste condizioni:
Prima della decisione di usare il PAR: mappa tutti i creditori rilevanti, quantifica il debito per ciascuno, identifica chi ha potere di veto. Se c'è un creditore con oltre il 15-20% del debito chirografario che non è disponibile a trattare, il PAR è probabilmente la scelta sbagliata. Vai verso CNC o concordato.
Nella redazione del piano: ipotesi conservative, non ottimiste. Stress test a tre scenari (base, pessimistico, ottimistico). Piano di cassa mensile per i primi dodici mesi. Elenco analitico di tutti i pagamenti previsti, con indicazione del creditore, dell'importo, e della data. Nessuna voce generica.
Nella scelta dell'attestatore: indipendenza reale, non formale. Nessun rapporto pregrande con l'impresa o con l'advisor. Esperienza documentata in ristrutturazioni comparabili. Disponibilità a fare una vera due diligence contabile, non una lettura del bilancio. La qualità dell'attestazione vale più del costo dell'attestatore.
Sulla pubblicazione: decidere prima, non dopo. Se la riservatezza è un valore assoluto, rinunciare esplicitamente alle protezioni e gestire il rischio di revocatoria in altro modo. Se le protezioni sono necessarie, pubblicare e accettare il costo reputazionale.
Nell'esecuzione: seguire il piano alla lettera. Ogni pagamento fuori-piano è un rischio. Se emergono esigenze non previste, valutare se modificare formalmente il piano con aggiornamento dell'attestazione, non agire in deroga tacita.
Il Piano Attestato di Risanamento è il bisturi del chirurgo esperto: preciso, rapido, efficace nelle mani giuste e nelle situazioni giuste. Ma un bisturi usato male non è meno pericoloso di nessun bisturi. Il concordato è la sala operatoria completa — più lenta, più costosa, più invasiva — ma indispensabile quando il paziente non collabora, quando i creditori dissenzienti sono troppi e troppo forti, quando la crisi ha bisogno della forza cogente della sentenza per essere risolta. Scegliere tra i due non è una questione di preferenza o di abitudine professionale: è una decisione strategica che dipende dalla mappa precisa del debito, dalla cooperazione dei creditori chiave, e dal tempo che l'impresa ha per sopravvivere. Chi confonde i due strumenti, o usa il PAR dove serve il concordato, non sta ottimizzando — sta procrastinando. E nelle crisi d'impresa, il tempo non è neutro: è l'attivo che si consuma più velocemente di tutti.
Lieke
Olanda · 2 luglio 2026